Sentenza 108/1963 (ECLI:IT:COST:1963:108)
Massima numero 1897
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
07/06/1963; Decisione del
07/06/1963
Deposito del 22/06/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 108/63. TRIBUNALI MILITARI - PROCEDIMENTO PENALE MILITARE - TUTELA DI SEGRETO MILITARE O POLITICO - ESCLUSIONE DEL DIFENSORE NON MILITARE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NON SUSSISTE. (COSTITUZIONE, ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, SECONDO COMMA; CODICE PENALE MILITARE DI PACE, ART. 293 MODIFICATO DALL'ART. 2 DEL D.L.C.P.S. 20 AGOSTO 1947, N. 1103).
SENT. 108/63. TRIBUNALI MILITARI - PROCEDIMENTO PENALE MILITARE - TUTELA DI SEGRETO MILITARE O POLITICO - ESCLUSIONE DEL DIFENSORE NON MILITARE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NON SUSSISTE. (COSTITUZIONE, ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, SECONDO COMMA; CODICE PENALE MILITARE DI PACE, ART. 293 MODIFICATO DALL'ART. 2 DEL D.L.C.P.S. 20 AGOSTO 1947, N. 1103).
Testo
L'assistenza del difensore e la sua particolare competenza tecnica costituiscono il normale presidio del diritto alla difesa, presidio che pero' non puo' attuarsi allo stesso modo in tutti gli stati del procedimento e nelle varie forme di esso. Non e' pertanto da escludere che, in taluni procedimenti, la funzione della difesa possa essere affidata ad elementi non tecnici. Non e' quindi costituzionalmente illegittima la norma dell'art. 93 del Codice penale militare di pace (modificato dall'art. 2 del D.L.C.P.S. 20 agosto 1947, n. 1103), la quale esclude il difensore non militare dai procedimenti penali nei quali occorra tutelare un segreto militare o politico.
L'assistenza del difensore e la sua particolare competenza tecnica costituiscono il normale presidio del diritto alla difesa, presidio che pero' non puo' attuarsi allo stesso modo in tutti gli stati del procedimento e nelle varie forme di esso. Non e' pertanto da escludere che, in taluni procedimenti, la funzione della difesa possa essere affidata ad elementi non tecnici. Non e' quindi costituzionalmente illegittima la norma dell'art. 93 del Codice penale militare di pace (modificato dall'art. 2 del D.L.C.P.S. 20 agosto 1947, n. 1103), la quale esclude il difensore non militare dai procedimenti penali nei quali occorra tutelare un segreto militare o politico.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte