Sentenza 109/1963 (ECLI:IT:COST:1963:109)
Massima numero 1898
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  07/06/1963;  Decisione del  07/06/1963
Deposito del 22/06/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 109/63. COMPETENZA E GIURISDIZIONE PENALE - RIMESSIONE DI PROCEDIMENTI RIGUARDANTI MAGISTRATI - ART. 60 C.P.P. - CONTRASTO CON L'ART. 25 COST. - ESCLUSIONE.

Testo
L'art. 60 del codice di procedura penale, il quale attribuisce alla Corte di cassazione, quale supremo organo giurisdizionale, regolatore della competenza, il potere-dovere di rimettere ad altro giudice, territorialmente non competente, la cognizione di un fatto commesso da un giudice o da un magistrato del pubblico ministero o in danno di alcuno di essi, quando il procedimento e' di competenza dell'ufficio giudiziario presso il quale il giudice o il magistrato predetti esercitano le funzioni, non e' in contrasto con l'art. 25 della Costituzione, essendo diretto a soddisfare le gravi esigenze rispondenti ai principi, costituzionalmente rilevanti, della indipendenza e imparzialita' dell'organo giurisdizionale e della tutela del diritto di difesa dell'imputato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte