Sentenza 110/1963 (ECLI:IT:COST:1963:110)
Massima numero 1899
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
07/06/1963; Decisione del
07/06/1963
Deposito del 22/06/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1900
Titolo
SENT. 110/63 A. PROCEDIMENTO PENALE - COSTITUZIONE, ART. 25 - GIUDICE NATURALE - APPLICABILITA' ANCHE ALL'ISTRUTTORIA FORMALE.
SENT. 110/63 A. PROCEDIMENTO PENALE - COSTITUZIONE, ART. 25 - GIUDICE NATURALE - APPLICABILITA' ANCHE ALL'ISTRUTTORIA FORMALE.
Testo
L'art. 25 della Costituzione non si riferisce soltanto al giudice competente per la pronuncia finale e trova applicazione, pertanto, anche nel corso della fase di istruttoria formale del procedimento, che potendo concludersi con una sentenza di proscioglimento ha, in se', percio' solo gli estremi della giurisdizione.
L'art. 25 della Costituzione non si riferisce soltanto al giudice competente per la pronuncia finale e trova applicazione, pertanto, anche nel corso della fase di istruttoria formale del procedimento, che potendo concludersi con una sentenza di proscioglimento ha, in se', percio' solo gli estremi della giurisdizione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte