Sentenza 110/1963 (ECLI:IT:COST:1963:110)
Massima numero 1900
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  07/06/1963;  Decisione del  07/06/1963
Deposito del 22/06/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1899


Titolo
SENT. 110/63 B. COSTITUZIONE, ART. 25 - GIUDICE NATURALE - DISCREZIONALITA' DEGLI ORGANI GIUDIZIARI NELLA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - ESCLUSIONE - CRITERI DI COLLEGAMENTO A FATTI IPOTIZZATI DALLA LEGGE - NECESSITA'.

Testo
La determinazione della competenza del giudice non deve dipendere dalla insindacabile discrezionalita' dell'organo giudiziario (come e' prescritto, nella specie, dall'art. 234 C.P.P.), ma necessariamente dall'accertamento di fatti ipotizzati dalla legge, da verificarsi nel futuro e non gia' verificati. La competenza della sezione istruttoria, pertanto, potrebbe essere determinata solo mediante la preventiva precisazione dei criteri di collegamento, e con esclusione di ogni discrezionalita', in modo da consentire pure alla parte privata di far valere ragioni in contrasto con quelle rappresentate dal Pubblico Ministero.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte