Sentenza 111/1963 (ECLI:IT:COST:1963:111)
Massima numero 1901
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
27/06/1963; Decisione del
27/06/1963
Deposito del 03/07/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 111/63 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COMPETENZA DELLA CORTE A SVOLGERE INDAGINI SULLA COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO E A RISOLVERE QUESTIONI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.
SENT. 111/63 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COMPETENZA DELLA CORTE A SVOLGERE INDAGINI SULLA COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO E A RISOLVERE QUESTIONI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.
Testo
La corte e' stata chiamata a giudicare della legittimita' costituzionale di una norma di legge e non puo' procedere all'indagine sulla competenza del giudice che ha emesso l'ordinanza di rinvio, come non puo' esaminare e risolvere questioni attinenti alla giurisdizione. Su questi punti la giurisprudenza della Corte e' costante e ferma (cfr. da ultimo la sentenza n. 65 del 7 giugno 1962). Alla Corte spetta soltanto di accertare che la questione provenga da un'autorita' giurisdizionale, sia sorta nel corso di un giudizio e ne sia sufficientemente dimostrata la rilevanza ai fini della decisione del giudizio principale. Tutte e tre queste condizioni si verificano nel caso presente, non potendosi porre in dubbio il carattere giurisdizionale dell'organo che ha proposto la questione, ne' che l'ordinanza sia stata pronunciata nel corso di un giudizio.
La corte e' stata chiamata a giudicare della legittimita' costituzionale di una norma di legge e non puo' procedere all'indagine sulla competenza del giudice che ha emesso l'ordinanza di rinvio, come non puo' esaminare e risolvere questioni attinenti alla giurisdizione. Su questi punti la giurisprudenza della Corte e' costante e ferma (cfr. da ultimo la sentenza n. 65 del 7 giugno 1962). Alla Corte spetta soltanto di accertare che la questione provenga da un'autorita' giurisdizionale, sia sorta nel corso di un giudizio e ne sia sufficientemente dimostrata la rilevanza ai fini della decisione del giudizio principale. Tutte e tre queste condizioni si verificano nel caso presente, non potendosi porre in dubbio il carattere giurisdizionale dell'organo che ha proposto la questione, ne' che l'ordinanza sia stata pronunciata nel corso di un giudizio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte