Sentenza 111/1963 (ECLI:IT:COST:1963:111)
Massima numero 1901
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  27/06/1963;  Decisione del  27/06/1963
Deposito del 03/07/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1902  1903  1904


Titolo
SENT. 111/63 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COMPETENZA DELLA CORTE A SVOLGERE INDAGINI SULLA COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO E A RISOLVERE QUESTIONI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.

Testo
La corte e' stata chiamata a giudicare della legittimita' costituzionale di una norma di legge e non puo' procedere all'indagine sulla competenza del giudice che ha emesso l'ordinanza di rinvio, come non puo' esaminare e risolvere questioni attinenti alla giurisdizione. Su questi punti la giurisprudenza della Corte e' costante e ferma (cfr. da ultimo la sentenza n. 65 del 7 giugno 1962). Alla Corte spetta soltanto di accertare che la questione provenga da un'autorita' giurisdizionale, sia sorta nel corso di un giudizio e ne sia sufficientemente dimostrata la rilevanza ai fini della decisione del giudizio principale. Tutte e tre queste condizioni si verificano nel caso presente, non potendosi porre in dubbio il carattere giurisdizionale dell'organo che ha proposto la questione, ne' che l'ordinanza sia stata pronunciata nel corso di un giudizio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte