Sentenza 111/1963 (ECLI:IT:COST:1963:111)
Massima numero 1902
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  27/06/1963;  Decisione del  27/06/1963
Deposito del 03/07/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1901  1903  1904


Titolo
SENT. 111/63 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COMPETENZA DELLA CORTE A GIUDICARE IL LEGITTIMO INSTAURARSI DEL RAPPORTO PROCESSUALE DINANZI AL GIUDICE A QUO - ESCLUSIONE.

Testo
Va respinta l'eccezione di inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale fondata sul fatto che non sarebbero stati presenti nel giudizio a quo coloro che l'Avvocatura ritiene necessari controinteressati. Questa e' infatti una eccezione che riguarda il legittimo instaurarsi del rapporto processuale davanti al giudice a quo, sul quale ancora meno puo' portarsi il giudizio di questa Corte, che deve, in conseguenza, procedere ad esaminare nel merito la questione proposta.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte