Sentenza 111/1963 (ECLI:IT:COST:1963:111)
Massima numero 1902
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
27/06/1963; Decisione del
27/06/1963
Deposito del 03/07/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 111/63 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COMPETENZA DELLA CORTE A GIUDICARE IL LEGITTIMO INSTAURARSI DEL RAPPORTO PROCESSUALE DINANZI AL GIUDICE A QUO - ESCLUSIONE.
SENT. 111/63 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COMPETENZA DELLA CORTE A GIUDICARE IL LEGITTIMO INSTAURARSI DEL RAPPORTO PROCESSUALE DINANZI AL GIUDICE A QUO - ESCLUSIONE.
Testo
Va respinta l'eccezione di inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale fondata sul fatto che non sarebbero stati presenti nel giudizio a quo coloro che l'Avvocatura ritiene necessari controinteressati. Questa e' infatti una eccezione che riguarda il legittimo instaurarsi del rapporto processuale davanti al giudice a quo, sul quale ancora meno puo' portarsi il giudizio di questa Corte, che deve, in conseguenza, procedere ad esaminare nel merito la questione proposta.
Va respinta l'eccezione di inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale fondata sul fatto che non sarebbero stati presenti nel giudizio a quo coloro che l'Avvocatura ritiene necessari controinteressati. Questa e' infatti una eccezione che riguarda il legittimo instaurarsi del rapporto processuale davanti al giudice a quo, sul quale ancora meno puo' portarsi il giudizio di questa Corte, che deve, in conseguenza, procedere ad esaminare nel merito la questione proposta.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte