Sentenza 111/1963 (ECLI:IT:COST:1963:111)
Massima numero 1903
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
27/06/1963; Decisione del
27/06/1963
Deposito del 03/07/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 111/63 C. CORTE COSTITUZIONALE - COMPOSIZIONE - COSTITUZIONE ART. 135 - INTERPRETAZIONE. CORTE COSTITUZIONALE - COMPOSIZIONE - LEGGE COSTITUZIONALE 11 MARZO 1953, N. 1, E LEGGE ORDINARIA 11 MARZO 1953, N. 87 - RAPPORTI.
SENT. 111/63 C. CORTE COSTITUZIONALE - COMPOSIZIONE - COSTITUZIONE ART. 135 - INTERPRETAZIONE. CORTE COSTITUZIONALE - COMPOSIZIONE - LEGGE COSTITUZIONALE 11 MARZO 1953, N. 1, E LEGGE ORDINARIA 11 MARZO 1953, N. 87 - RAPPORTI.
Testo
L'art. 135 della Costituzione stabilisce che un terzo dei giudici della Corte siano eletti dalle "supreme magistrature ordinaria e amministrative". Si tratta, come e' chiaro, di un precetto che ha bisogno di essere integrato e specificato, come lo stesso Costituente riconosce (e non soltanto in relazione a questa specifica norma), quando rinvia nel successivo art. 137 a una legge costituzionale per quel che attiene alle condizioni, le forme e i termini di proponibilita' dei giudizi di legittimita' costituzionale e alle garanzie di indipendenza dei giudici della Corte (primo comma); e alla legge ordinaria per le "altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte". Il che trova conferma nell'art. 1 della legge 11 marzo 1953, n. 1, che ribadisce il rapporto sistematico tra Carte costituzionale, leggi costituzionali e legge ordinaria, la quale ultima definisce come "emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionali". Da cio' non puo' dedursi, che questa legge si ponga a un grado diverso da quello della legge ordinaria nella gerarchia delle fonti, con conseguenze che si rifletterebbero perfino sul controllo di costituzionalita'; ma se ne puo' ricavare soltanto che ad essa e' lasciato dal precetto costituzionale, piu' che non accada nel caso di altri rinvii alla legge cosi' frequenti nella Costituzione, uno spazio piu' ampio, e che le e' assegnato, per la funzione che deve svolgere, un carattere che potrebbe consentire di accostarla alle norme di attuazione degli Statuti regionali, sulla natura, i limiti e l'efficacia delle quali la Corte ha gia' avuto, del resto, occasione di manifestare il proprio pensiero (sentenza n. 14 del 15 giugno 1956; sentenza n. 20 del 29 giugno 1956).
L'art. 135 della Costituzione stabilisce che un terzo dei giudici della Corte siano eletti dalle "supreme magistrature ordinaria e amministrative". Si tratta, come e' chiaro, di un precetto che ha bisogno di essere integrato e specificato, come lo stesso Costituente riconosce (e non soltanto in relazione a questa specifica norma), quando rinvia nel successivo art. 137 a una legge costituzionale per quel che attiene alle condizioni, le forme e i termini di proponibilita' dei giudizi di legittimita' costituzionale e alle garanzie di indipendenza dei giudici della Corte (primo comma); e alla legge ordinaria per le "altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte". Il che trova conferma nell'art. 1 della legge 11 marzo 1953, n. 1, che ribadisce il rapporto sistematico tra Carte costituzionale, leggi costituzionali e legge ordinaria, la quale ultima definisce come "emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionali". Da cio' non puo' dedursi, che questa legge si ponga a un grado diverso da quello della legge ordinaria nella gerarchia delle fonti, con conseguenze che si rifletterebbero perfino sul controllo di costituzionalita'; ma se ne puo' ricavare soltanto che ad essa e' lasciato dal precetto costituzionale, piu' che non accada nel caso di altri rinvii alla legge cosi' frequenti nella Costituzione, uno spazio piu' ampio, e che le e' assegnato, per la funzione che deve svolgere, un carattere che potrebbe consentire di accostarla alle norme di attuazione degli Statuti regionali, sulla natura, i limiti e l'efficacia delle quali la Corte ha gia' avuto, del resto, occasione di manifestare il proprio pensiero (sentenza n. 14 del 15 giugno 1956; sentenza n. 20 del 29 giugno 1956).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 135
Altri parametri e norme interposte