Sentenza 111/1963 (ECLI:IT:COST:1963:111)
Massima numero 1904
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
27/06/1963; Decisione del
27/06/1963
Deposito del 03/07/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 111/63 D. CORTE COSTITUZIONALE - COMPOSIZIONE - LEGGE ORDINARIA 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 2, LETT. C - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 111/63 D. CORTE COSTITUZIONALE - COMPOSIZIONE - LEGGE ORDINARIA 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 2, LETT. C - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Nel dettare la norma dell'art. 2, lett. c, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il legislatore ordinario non ha travalicato i limiti impliciti nel rinvio alla legge di attuazione, che, ovviamente, sono quelli di non contrastare con le norme costituzionali, nell'integrare ed attuare il sistema, le cui basi sono poste dalla Costituzione, e segnatamente dall'art. 135. Vero e' che questo articolo parla di "supreme magistrature ordinaria e amministrative", ed e' anche vero che qui "magistrature" non sta al luogo di "magistrati"; ma e' altrettanto vero che il richiamo e' fatto alle magistrature, non gia' nella loro composizione ordinaria, ma ad esse in quanto speciali collegi elettorali, investiti dell'alto compito di designare un terzo dei componenti della Corte costituzionale, l'organo a cui e' affidato il compito di controllare la costituzionalita' delle leggi e l'ordinata ed equilibrata convivenza degli organi costituzionali, tra i quali si suddivide l'esercizio della sovranita' statale. Sicche', limitando la composizione del collegio ai consiglieri, ai presidenti di sezione, ai vice procuratori generali, al procuratore generale e al presidente della Corte dei conti, la legge non ha violato alcuna norma costituzionale, ma piuttosto ha attuato l'intento del Costituente, affidando compito cosi' grave a collegi, che, sotto ogni aspetto, ha considerato supremi. Del che e' conferma la norma contenuta nel secondo comma del medesimo art. 135 della Costituzione, strettamente collegata col primo, al quale da' e dal quale riceve luce, che, ispirata al medesimo intento, limita l'eleggibilita' ai magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori, ai professori ordinari di universita' in materie giuridiche e agli avvocati dopo venti anni di esercizio: categorie, per prestigio ed esperienza, omogenee tra loro e con quelle che concorrono a costituire i collegi elettorali. E, infine, integra il sistema, in conformita' col precetto costituzionale, rivolta com'e' al fine di rendere rigorosa e meditata la scelta, la norma dell'art. 3 della stessa legge, che, ponendo quelle che un tempo si dicevano "strettezze", stabilisce che i giudici nominati dal Parlamento devono essere eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con maggioranza di tre quinti dell'Assemblea nel primo scrutinio, e dei tre quinti dei votanti negli scrutini successivi.
Nel dettare la norma dell'art. 2, lett. c, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il legislatore ordinario non ha travalicato i limiti impliciti nel rinvio alla legge di attuazione, che, ovviamente, sono quelli di non contrastare con le norme costituzionali, nell'integrare ed attuare il sistema, le cui basi sono poste dalla Costituzione, e segnatamente dall'art. 135. Vero e' che questo articolo parla di "supreme magistrature ordinaria e amministrative", ed e' anche vero che qui "magistrature" non sta al luogo di "magistrati"; ma e' altrettanto vero che il richiamo e' fatto alle magistrature, non gia' nella loro composizione ordinaria, ma ad esse in quanto speciali collegi elettorali, investiti dell'alto compito di designare un terzo dei componenti della Corte costituzionale, l'organo a cui e' affidato il compito di controllare la costituzionalita' delle leggi e l'ordinata ed equilibrata convivenza degli organi costituzionali, tra i quali si suddivide l'esercizio della sovranita' statale. Sicche', limitando la composizione del collegio ai consiglieri, ai presidenti di sezione, ai vice procuratori generali, al procuratore generale e al presidente della Corte dei conti, la legge non ha violato alcuna norma costituzionale, ma piuttosto ha attuato l'intento del Costituente, affidando compito cosi' grave a collegi, che, sotto ogni aspetto, ha considerato supremi. Del che e' conferma la norma contenuta nel secondo comma del medesimo art. 135 della Costituzione, strettamente collegata col primo, al quale da' e dal quale riceve luce, che, ispirata al medesimo intento, limita l'eleggibilita' ai magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori, ai professori ordinari di universita' in materie giuridiche e agli avvocati dopo venti anni di esercizio: categorie, per prestigio ed esperienza, omogenee tra loro e con quelle che concorrono a costituire i collegi elettorali. E, infine, integra il sistema, in conformita' col precetto costituzionale, rivolta com'e' al fine di rendere rigorosa e meditata la scelta, la norma dell'art. 3 della stessa legge, che, ponendo quelle che un tempo si dicevano "strettezze", stabilisce che i giudici nominati dal Parlamento devono essere eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con maggioranza di tre quinti dell'Assemblea nel primo scrutinio, e dei tre quinti dei votanti negli scrutini successivi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 135
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 1
art. 0