Sentenza 112/1963 (ECLI:IT:COST:1963:112)
Massima numero 1905
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  27/06/1963;  Decisione del  27/06/1963
Deposito del 03/07/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 112/63. ASSISTENZA E PREVIDENZA - INVALIDITA' E VECCHIAIA - PRESTAZIONE DI LAVORO RETRIBUITO OLTRE L'ETA' PENSIONABILE - OBBLIGO DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI CON DIRITTO AD UN SUPPLEMENTO DI PENSIONE - D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818 - LIMITAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA CONTRIBUZIONE AL SOLO SUPPLEMENTO DI PENSIONE - ARTT. 13 E 32: ESCLUSIONE DELL'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE E DELL'ACCREDITAMENTO DEI CONTRIBUTI FIGURATIVI PER I PERIODI DI DISOCCUPAZIONE INDENNIZZATA - ART. 13 - ECCESSO DI DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ARTT. 76 E 77, PRIMO COMMA; LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218, ARTT. 4, 27, 37). ASSISTENZA E PREVIDENZA - DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA - LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218, ART. 4 - VALIDITA' DEI CONTRIBUTI FIGURATIVI AI FINI DEL DIRITTO ALLA PENSIONE E DELLA MISURA DI QUESTA - NATURA E FINALITA' - INAMMISSIBILITA' DI INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA - D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818, ART. 13 - ESCLUSIONE DEL BENEFICIO - ECCESSO DI DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 13, comma terzo, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, prescrivendo che il beneficio della contribuzione fittizia per disoccupazione non si estende a coloro i quali gia' godono di pensione, ha superato i limiti della delega contenuta nell'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed e' quindi viziato di illegittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 27 e 4 della stessa legge e 76 e 77 della Costituzione. Ed invero, il rapporto disciplinato dall'articolo 27 suddetto produce i medesimi effetti tanto prima del pensionamento quanto successivamente ad esso; e, quindi, l'I.N.P.S. e' tenuto a tutte le prestazioni inerenti alla disoccupazione. La esatta interpretazione dell'art. 4, conduce, inoltre, all'affermazione che i contributi fittizi debbono essere riconosciuti ed accreditati ogni qualvolta essi portano ad un beneficio economico nel procedimento generale di liquidazione della pensione. E, in una legislazione ispirata al favore verso il lavoratore, non e' ammissibile che una restrittiva interpretazione dello scopo, che la legge si prefigge - operata peraltro dall'esecutivo non delegato a far cio', ne' espressamente, ne' implicitamente - possa portare alla esclusione od alla limitazione del diritto conseguito dal lavoratore, sussistendone le condizioni poste dalla legge.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte