Sentenza 113/1963 (ECLI:IT:COST:1963:113)
Massima numero 1906
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  27/06/1963;  Decisione del  27/06/1963
Deposito del 03/07/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1907


Titolo
SENT. 113/63 A. PROCEDIMENTO CIVILE - CAUTELE - ONERI PROCESSUALI IN GENERE - DISTINZIONI - FINALITA' PROCESSUALI - LEGITTIMITA' - LIMITI.

Testo
Non e' da ravvisare sempre un contrasto fra qualsiasi tipo di "cauzione" o "cautela", prescritta dal legislatore in relazione alla richiesta o alla esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, ed i principi costituzionali che garantiscono l'eguaglianza dei cittadini ed il loro diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Tale non e' - e non e' mai stato - il pensiero della Corte costituzionale, la quale ha invece avuto cura di richiamare, fin dalle prime sentenze in materia, la necessita' di mantenere ben distinte fra loro le figure dei singoli istituti, anche di natura patrimoniale, prima o nel corso di un processo. L'onere processuale ha lo scopo di indurre i soggetti a compiere attivita' considerate utili affinche' il processo possa meglio conseguire il suo scopo, e a tal fine puo' ben comprendere la imposizione di cauzioni quando si abbia ragione di temere che dal comportamento dell'uno o dell'altro contendente possano derivare danni sensibili alla parte che risulti in definitiva avere ragione. L'imposizione di un onere, che sia tale e di tanta misura da rendere presumibilmente impossibile lo svolgimento delle attivita' processuali, e' in evidente contraddizione logica con la funzione del processo e con il principio sancito nell'art. 24 della Costituzione; la conclusione deve essere invece del tutto diversa se la prestazione abbia lo scopo e produca l'effetto di assicurare il migliore esercizio dei poteri processuali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte