Ricorso in via principale - Impugnazione da parte del Governo di legge regionale - Utilità, nel caso di specie, del riferimento alle norme dello statuto regionale quali parametri interposti - Esclusione - Evocazione delle norme statali fondamentali in materia di riforme economiche sociali della Repubblica - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per l'incompleta definizione dell'oggetto del giudizio, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 66 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018. Con riferimento all'art. 4, il contenuto della norma, eminentemente privatistico, nonché la natura del parametro evocato dell'ordinamento civile escludono, di per sé, l'utilità di uno scrutinio alla luce delle disposizioni statutarie, atteso che lo statuto della Regione Siciliana nulla dispone sulla competenza legislativa regionale nella materia ordinamento civile. Con riferimento all'art. 66, a fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha richiamato norme interposte tratte dal d.lgs. n. 165 del 2001, che contiene norme fondamentali in materia di riforme economico-sociali della Repubblica, valevoli come limiti all'esercizio delle competenze statutarie, richiamando gli specifici limiti posti all'esercizio della potestà legislativa primaria della Regione Siciliana in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e ha pertanto assolto lo specifico onere motivazionale. (Precedenti citati: sentenze n. 172 del 2018, n. 103 del 2017, n. 252 del 2016 e n. 58 del 2016).
Per costante giurisprudenza costituzionale, l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 limita l'applicabilità alle Regioni a statuto speciale dell'art. 117 Cost., nel testo introdotto da quest'ultima legge, alle parti in cui esso assicura forme di autonomia più ampie rispetto alle disposizioni statutarie. Pertanto, nel caso in cui venga impugnata in via principale la legge di un soggetto ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio, onere di cui è gravato il ricorrente, non può prescindere dall'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto, alle quali le disposizioni impugnate sarebbero riferibili qualora non operasse il nuovo testo dell'art. 117 Cost. (Precedente citato: sentenza n. 119 del 2019).