Sentenza 114/1963 (ECLI:IT:COST:1963:114)
Massima numero 1908
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
27/06/1963; Decisione del
27/06/1963
Deposito del 04/07/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 114/63 A. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 175 - ISCRIZIONE PROVVISORIA NEI RUOLI IN PENDENZA DI GRAVAME - OBBLIGATORIETA', NON FACOLTATIVITA'.
SENT. 114/63 A. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 175 - ISCRIZIONE PROVVISORIA NEI RUOLI IN PENDENZA DI GRAVAME - OBBLIGATORIETA', NON FACOLTATIVITA'.
Testo
La norma di cui all'art. 175 D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, T.U. delle leggi sulle imposte dirette, e quella preesistente di cui all'art. 109 R.D. 11 luglio 1907, n. 560 si esprimono in termini analoghi ("iscrive", "sono iscritte"): percio', se la prima contiene un obbligo di iscrizione, deve ritenersi che la seconda facesse altrettanto e non e' quindi esatto che, secondo la legislazione anteriore al 1958, gli uffici finanziari avessero la facolta', e non l'obbligo, di iscrivere nei ruoli l'imposta corrispondente ad un reddito contro il cui accertamento il contribuente avesse ricorso da piu' di 60 giorni. L'art. 109 R.D. 1907, n. 560, era norma di attuazione dell'art. 58 T.U. 24 agosto 1877, n. 4021, che derivava a sua volta dall'art. 9 della legge 14 giugno 1874, n. 1940, e quest'ultimo dagli artt. 11, 12 della legge 28 maggio 1867, n. 3719, legge tutta improntata all'automaticita' della iscrizione, nella quale non v'era campo per un potere discrezionale dell'amministrazione finanziaria: l'agente "proponeva" una cifra corrispondente a quel che riteneva fosse il reddito effettivo, ed essa era sottoposta a revisione, poi iscritta nei ruoli. L'espressione "somma proposta", conservata nell'art. 109 R.D. 1907, n. 560 non alludeva quindi al potere di iscrivere una somma diversa dal reddito provvisoriamente accertato.
La norma di cui all'art. 175 D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, T.U. delle leggi sulle imposte dirette, e quella preesistente di cui all'art. 109 R.D. 11 luglio 1907, n. 560 si esprimono in termini analoghi ("iscrive", "sono iscritte"): percio', se la prima contiene un obbligo di iscrizione, deve ritenersi che la seconda facesse altrettanto e non e' quindi esatto che, secondo la legislazione anteriore al 1958, gli uffici finanziari avessero la facolta', e non l'obbligo, di iscrivere nei ruoli l'imposta corrispondente ad un reddito contro il cui accertamento il contribuente avesse ricorso da piu' di 60 giorni. L'art. 109 R.D. 1907, n. 560, era norma di attuazione dell'art. 58 T.U. 24 agosto 1877, n. 4021, che derivava a sua volta dall'art. 9 della legge 14 giugno 1874, n. 1940, e quest'ultimo dagli artt. 11, 12 della legge 28 maggio 1867, n. 3719, legge tutta improntata all'automaticita' della iscrizione, nella quale non v'era campo per un potere discrezionale dell'amministrazione finanziaria: l'agente "proponeva" una cifra corrispondente a quel che riteneva fosse il reddito effettivo, ed essa era sottoposta a revisione, poi iscritta nei ruoli. L'espressione "somma proposta", conservata nell'art. 109 R.D. 1907, n. 560 non alludeva quindi al potere di iscrivere una somma diversa dal reddito provvisoriamente accertato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte