Sentenza 114/1963 (ECLI:IT:COST:1963:114)
Massima numero 1910
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  27/06/1963;  Decisione del  27/06/1963
Deposito del 04/07/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1908  1909


Titolo
SENT. 114/63 C. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 175 - ISCRIZIONE PROVVISORIA NEI RUOLI DI UNA PARTE SOLTANTO DEL REDDITO ACCERTATO - INNOVAZIONE INTRODOTTA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE - INSUSSISTENZA DI UN ECCESSO DI DELEGA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ARTT. 76 E 77; R.D. 11 LUGLIO 1907, N. 560; LEGGE 5 GENNAIO 1956, N. 1, ART. 63).

Testo
L'art. 175, lett. a, T.U. 1958, n. 645, differisce dall'art. 109 R.D. 11 luglio 1907, n. 560 solo in questo: ora l'ufficio iscrive soltanto una parte della somma che avrebbe iscritta prima del 1958. L'innovazione giova al contribuente e percio' non e' tale da valicare i confini posti con la legge di delegazione: confini che erano molto ampi, ammettendo modifiche delle leggi preesistenti, e che, se non consentivano al Governo un aumento dell'onere di cui la legge anteriore gravava il contribuente, ne permettevano tuttavia una diminuzione; il che appunto e' avvenuto con la norma impugnata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte