Sentenza 115/1963 (ECLI:IT:COST:1963:115)
Massima numero 1911
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
27/06/1963; Decisione del
27/06/1963
Deposito del 04/07/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 115/63. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE SICILIANA - ATTI IMPUGNATI VENUTI MENO EX TUNC - MANCANZA DELL'OGGETTO DEL GIUDIZIO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 38; NORME INTEGRATIVE, ARTT. 22, 25 E 27).
SENT. 115/63. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE SICILIANA - ATTI IMPUGNATI VENUTI MENO EX TUNC - MANCANZA DELL'OGGETTO DEL GIUDIZIO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 38; NORME INTEGRATIVE, ARTT. 22, 25 E 27).
Testo
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere e' una vera e propria pronunzia relativa all'oggetto del giudizio e s'inquadra nel sistema delle norme che regolano il giudizio avanti alla Corte, anche relativamente ai conflitti di attribuzione. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, per essere venuto meno l'oggetto del giudizio, se, per annullamento o revoca ex tunc degli atti che hanno provocato il conflitto, viene a cessare la situazione di contrasto che ha dato luogo alla controversia.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere e' una vera e propria pronunzia relativa all'oggetto del giudizio e s'inquadra nel sistema delle norme che regolano il giudizio avanti alla Corte, anche relativamente ai conflitti di attribuzione. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, per essere venuto meno l'oggetto del giudizio, se, per annullamento o revoca ex tunc degli atti che hanno provocato il conflitto, viene a cessare la situazione di contrasto che ha dato luogo alla controversia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte