Sentenza 116/1963 (ECLI:IT:COST:1963:116)
Massima numero 1912
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
27/06/1963; Decisione del
27/06/1963
Deposito del 04/07/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 116/63. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ARTT. 208 E 209 - OPPOSIZIONE AD ESECUZIONE ESATTORIALE - PROVVEDIMENTI DELL'INTENDENTE DI FINANZA - CARATTERE GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE - NATURA OGGETTIVAMENTE E SOGGETTIVAMENTE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DELL'ART. 102 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 116/63. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ARTT. 208 E 209 - OPPOSIZIONE AD ESECUZIONE ESATTORIALE - PROVVEDIMENTI DELL'INTENDENTE DI FINANZA - CARATTERE GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE - NATURA OGGETTIVAMENTE E SOGGETTIVAMENTE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DELL'ART. 102 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
I provvedimenti che l'Intendente di finanza emana su ricorso dei soggetti elencati nel primo comma dell'art. 208 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, non vengono emanati nell'esercizio di una funzione giurisdizionale, ma sono provvedimenti soggettivamente ed oggettivamente amministrativi qualificati dalla stessa legge definitivi e contro i quali si puo' proporre ricorso in sede giurisdizionale o, in via straordinaria al Capo dello Stato, a nulla rilevanda in contrario che tale ricorso sia l'unico mezzo di cui disponga il contribuente contro l'esecuzione esattoriale. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 208 e 209 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, proposta in relazione all'art. 102 Cost. e alla VI disp. trans. cost., sotto il riflesso che quegli articoli avrebbero attribuito ex novo una funzione giurisdizionale all'Intendente di finanza.
I provvedimenti che l'Intendente di finanza emana su ricorso dei soggetti elencati nel primo comma dell'art. 208 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, non vengono emanati nell'esercizio di una funzione giurisdizionale, ma sono provvedimenti soggettivamente ed oggettivamente amministrativi qualificati dalla stessa legge definitivi e contro i quali si puo' proporre ricorso in sede giurisdizionale o, in via straordinaria al Capo dello Stato, a nulla rilevanda in contrario che tale ricorso sia l'unico mezzo di cui disponga il contribuente contro l'esecuzione esattoriale. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 208 e 209 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, proposta in relazione all'art. 102 Cost. e alla VI disp. trans. cost., sotto il riflesso che quegli articoli avrebbero attribuito ex novo una funzione giurisdizionale all'Intendente di finanza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte