Sentenza 117/1963 (ECLI:IT:COST:1963:117)
Massima numero 1913
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  27/06/1963;  Decisione del  27/06/1963
Deposito del 04/07/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1914  1915


Titolo
SENT. 117/63 A. SICUREZZA PUBBLICA - ORDINE DI RESTITUZIONE DEL PREZZO DI INGRESSO IN OCCASIONE DI TUMULTI DURANTE PUBBLICI SPETTACOLI - PRESUPPOSTI - DIFFERENZA CON IL DIVIETO DI PRESUNZIONE DI REITA', POSTO NELL'ART. 27 COST. - CONSEGUENTE INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COST., ART. 27; T.U. DI P.S., APPROVATO CON R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 82, SECONDO COMMA).

Testo
Mentre l'art. 27 Cost. esclude che la sottoposizione a un procedimento penale possa determinare alcuna presunzione di reita', nessuna presunzione di reita' e' alla base del provvedimento amministrativo previsto dall'art. 82, secondo comma, t.u. di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, che ha la ragion d'essere in esigenze di tutela dell'ordine pubblico e non - come e' proprio della giurisdizione - in disinteressate e neutrali esigenze di tutela dell'ordinamento giuridico. Pertanto non e' ipotizzabile alcun contrasto tra le due citate norme.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte