Sentenza 117/1963 (ECLI:IT:COST:1963:117)
Massima numero 1914
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  27/06/1963;  Decisione del  27/06/1963
Deposito del 04/07/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1913  1915


Titolo
SENT. 117/63 B. SICUREZZA PUBBLICA - ORDINE DI RESTITUZIONE DEL PREZZO DI INGRESSO IN OCCASIONE DI TUMULTI DURANTE PUBBLICI SPETTACOLI - CARATTERE E NATURA GIURIDICA DEL PROVVEDIMENTO - DIFFERENZE CON I CARATTERI DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - CONSEGUENTE INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COST., ART. 102, PRIMO COMMA; T.U. DI P.S., APPROVATO CON R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 82, SECONDO COMMA).

Testo
Poiche' il provvedimento amministrativo previsto dall'art. 82, secondo comma, t.u. di p.s. 18 giugno 1931, n. 773 - ordina, all'impresario di pubblico spettacolo, di restituire agli spettatori il biglietto d'ingresso - non muove da una presunzione di colpevolezza penale e tanto meno di reita' del soggetto obbligato, ne' comporta conseguenze nel campo del diritto penale e degli status di diritto penale, ma attua una misura di carattere puramente amministrativo, e' da ritenere infondata la questione di legittimita' del citato secondo comma dell'art. 82, in relazione all'art. 102, primo comma, Cost., il quale riserva in via di principio ai magistrati ordinari l'esercizio della funzione giurisdizionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102  co. 1

Altri parametri e norme interposte