Sentenza 118/1963 (ECLI:IT:COST:1963:118)
Massima numero 1916
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
28/06/1963; Decisione del
28/06/1963
Deposito del 09/07/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 118/63 A. FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 26 - GIUDICE DELEGATO - POTERI DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL FALLIMENTO - RECLAMO AL COLLEGIO. (R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 26).
SENT. 118/63 A. FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 26 - GIUDICE DELEGATO - POTERI DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL FALLIMENTO - RECLAMO AL COLLEGIO. (R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 26).
Testo
La norma dell'art. 26 legge fallimentare, riguardante il reclamo al Tribunale da proporre entro tre giorni, contro i decreti del giudice delegato, si riferisce soltanto ai poteri di direzione amministrativa del fallimento (art. 25 legge fallimentare) e si ispira sia all'esigenza di rendere possibile una revisione dei provvedimenti del giudice, sia all'esigenza di rapidita', il che giustifica il carattere esecutorio del decreto, la brevita' del termine per ricorrere e l'esaurimento del reclamo nell'ambito della procedura fallimentare. La stessa norma dell'art. 26 legge fallimentare non si riferisce invece a provvedimenti emessi dal giudice nell'esercizio di funzioni di cognizione riguardanti diritti soggettivi e cio' risulta: sia dalla struttura del reclamo (che chiunque abbia interesse e' legittimato a proporre, che e' deciso in camera di consiglio, con decreto non motivato, che non sospende l'esecuzione del provvedimento) caratterizzato da elementi normalmente estranei alla tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi; sia dal raffronto con le forme e garanzie proprie della tutela dei diritti soggettivi, che esigono la congruita' dei termini di decadenza, comportano la decorrenza delle impugnazioni della conoscenza dell'atto impugnabile, pretendono la effettivita' del diritto di difesa.
La norma dell'art. 26 legge fallimentare, riguardante il reclamo al Tribunale da proporre entro tre giorni, contro i decreti del giudice delegato, si riferisce soltanto ai poteri di direzione amministrativa del fallimento (art. 25 legge fallimentare) e si ispira sia all'esigenza di rendere possibile una revisione dei provvedimenti del giudice, sia all'esigenza di rapidita', il che giustifica il carattere esecutorio del decreto, la brevita' del termine per ricorrere e l'esaurimento del reclamo nell'ambito della procedura fallimentare. La stessa norma dell'art. 26 legge fallimentare non si riferisce invece a provvedimenti emessi dal giudice nell'esercizio di funzioni di cognizione riguardanti diritti soggettivi e cio' risulta: sia dalla struttura del reclamo (che chiunque abbia interesse e' legittimato a proporre, che e' deciso in camera di consiglio, con decreto non motivato, che non sospende l'esecuzione del provvedimento) caratterizzato da elementi normalmente estranei alla tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi; sia dal raffronto con le forme e garanzie proprie della tutela dei diritti soggettivi, che esigono la congruita' dei termini di decadenza, comportano la decorrenza delle impugnazioni della conoscenza dell'atto impugnabile, pretendono la effettivita' del diritto di difesa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte