Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Dipendenti delle società partecipate dalla Regione - Disciplina - Deroga dalle disposizioni del codice civile, delle leggi in materia di rapporti di lavoro subordinato e dei contratti pubblici - Ricorso del Governo - Sopravvenuta abrogazione della norma impugnata, medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, il quale prevede che, nei rapporti di lavoro dei dipendenti delle società partecipate della Regione, disciplinate dall'art. 64 della legge reg. Siciliana n. 21 del 2014, non trovino applicazione le disposizioni di cui all'art. 19 del d.lgs. n 175 del 2016, che stabilisce, in generale, che ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dei contratti collettivi. Successivamente alla proposizione del ricorso è dapprima intervenuto l'art. 9 della legge reg. Siciliana n. 10 del 2018, il quale ha inciso sul comma 4 della disposizione impugnata in modo che non influisce sulla questione di legittimità costituzionale. È poi intervenuto l'art. 1, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2018, il quale ha sostituito i commi 1, 2, 3 e 4 della disposizione censurata, con una modifica di carattere satisfattivo, vista - come illustrato dalla resistente con nota del Ragioniere generale della Regione Siciliana contenuta in una memoria depositata mediante trasmissione col mezzo postale - la mancata applicazione, tra gli altri, dell'art. 4, nella formulazione oggetto di impugnazione.
Per costante giurisprudenza costituzionale, la modifica normativa della disposizione oggetto della questione di legittimità costituzionale promossa in via principale, e intervenuta nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono al contempo due condizioni: la modifica o l'abrogazione deve avere carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e le disposizioni censurate non devono aver avuto medio tempore applicazione. (Precedenti citati: sentenze n. 180 del 2019, n. 185 del 2018 e n. 140 del 2018).