Sentenza 192/2024 (ECLI:IT:COST:2024:192)
Massima numero 46513
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  14/11/2024;  Decisione del  14/11/2024
Deposito del 03/12/2024; Pubblicazione in G. U. 04/12/2024
Massime associate alla pronuncia:  46479  46480  46481  46482  46483  46484  46485  46486  46487  46488  46489  46490  46491  46492  46493  46494  46495  46496  46497  46498  46499  46500  46501  46502  46503  46504  46505  46506  46507  46508  46509  46510  46511  46512  46514  46515  46516  46517  46518  46519  46520  46521  46522  46523  46524  46525  46526  46527  46528  46529  46530  46531  46532  46533  46534  46535  46536  46537


Titolo
Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Approvazione della legge quadro attuativa del precetto costituzionale - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata violazione delle modalità di attuazione dell'autonomia per mezzo di una fonte non prevista dalla Costituzione - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 215015).

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Regione Puglia in riferimento all’art. 116, terzo comma, Cost., dell’intera legge n. 86 del 2024, che disciplina in via generale l’autonomia differenziata. Legittimamente lo Stato ha scelto di approvare una legge generale in materia, allo scopo di guidare gli organi competenti a svolgere il negoziato e di garantire un più ordinato e coordinato processo di attuazione del parametro evocato. Il fatto che una norma costituzionale non rinvii a una legge non impedisce infatti al legislatore statale di dettare norme attuative, naturalmente nel rispetto dei limiti costituzionali di competenza, posti a tutela sia dell’autonomia regionale sia dell’autonomia delle singole Camere. Né l’adozione di una legge attuativa può dirsi preclusa dal fatto che l’art. 116, terzo comma, Cost. prevede una fonte rinforzata, in quanto il legislatore può decidere, nella sua discrezionalità, di introdurre una compiuta regolazione del procedimento di stipulazione delle intese, recante anche parametri oggettivi, idonei a guidare il Governo nella scelta dell’interlocutore. (Precedente: S. 52/16 - mass. 38772).



Atti oggetto del giudizio

legge  26/06/2024  n. 86  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 116  co. 3

Altri parametri e norme interposte