Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Approvazione della legge quadro attuativa del precetto costituzionale - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata violazione delle modalità di attuazione dell'autonomia per mezzo di una fonte non prevista dalla Costituzione - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 215015).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Regione Puglia in riferimento all’art. 116, terzo comma, Cost., dell’intera legge n. 86 del 2024, che disciplina in via generale l’autonomia differenziata. Legittimamente lo Stato ha scelto di approvare una legge generale in materia, allo scopo di guidare gli organi competenti a svolgere il negoziato e di garantire un più ordinato e coordinato processo di attuazione del parametro evocato. Il fatto che una norma costituzionale non rinvii a una legge non impedisce infatti al legislatore statale di dettare norme attuative, naturalmente nel rispetto dei limiti costituzionali di competenza, posti a tutela sia dell’autonomia regionale sia dell’autonomia delle singole Camere. Né l’adozione di una legge attuativa può dirsi preclusa dal fatto che l’art. 116, terzo comma, Cost. prevede una fonte rinforzata, in quanto il legislatore può decidere, nella sua discrezionalità, di introdurre una compiuta regolazione del procedimento di stipulazione delle intese, recante anche parametri oggettivi, idonei a guidare il Governo nella scelta dell’interlocutore. (Precedente: S. 52/16 - mass. 38772).