Sentenza 118/1963 (ECLI:IT:COST:1963:118)
Massima numero 1918
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  28/06/1963;  Decisione del  28/06/1963
Deposito del 09/07/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1916  1917


Titolo
SENT. 118/63 C. FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 26, PRIMO COMMA - RECLAMO AL COLLEGIO CONTRO DECRETI DEL GIUDICE DELEGATO - NON SI APPLICA ALLA IMPUGNATIVA DEI PROVVEDIMENTI DECISORI - VIOLAZIONE ART. 24, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 1x, legge fallimentare in relazione all'art. 24, comma 1x, della Costituzione poiche' il reclamo al Tribunale contro i provvedimenti del giudice delegato non si applica alle impugnative dei provvedimenti decisori ed e' pertanto esclusa la violazione dell'art. 24, 1x comma, della Costituzione, che si ha soltanto quando la legge limita la difesa processuale di un diritto attribuito dalla legge stessa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte