Sentenza 120/1963 (ECLI:IT:COST:1963:120)
Massima numero 1920
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  28/06/1963;  Decisione del  28/06/1963
Deposito del 09/07/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1921


Titolo
SENT. N. 120/63 A. LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - APPALTI DI OPERE E SERVIZI - LEGGE 23 OTTOBRE 1960, N. 1369 - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO E NUOVA DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI MANO D'OPERA NEGLI APPALTI DI OPERE E SERVIZI - ART. 3 LEGGE CITATA - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 25 DELLA COSTITUZIONE.

Testo
La legge 23 ottobre 1960, n. 1369, la quale stabilisce nell'art. 3 che gli imprenditori i quali appaltano opere e servizi, da eseguirsi all'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria degli appaltatori, sono obbligati solidamente con questi ultimi a corrispondere ai lavoratori dipendenti dagli appaltatori medesimi il trattamento minimo retributivo, previdenziale e normativo non diverso da quello spettante ai propri dipendenti, nella parte in cui (2x comma) dispone l'applicazione della disciplina predetta agli appalti connessi dalle imprese che esercitano un pubblico servizio, relativamente alle attivita' di esazione, istallazione e lettura di contatori, manutenzione di reti di distribuzione e attivita' similari, comminando sanzioni penali per l'inosservanza degli obblighi predetti (art. 6), non attribuisce al giudice la potesta' di ampliare per analogia il precetto penale. Essa contiene soltanto enunciazioni indicative le quali, ai fini della delimitazione della fattispecie contravvenzionale, implicano mera attivita' esegetica da parte del giudice. Le dette norme non sono pertanto in contrasto con l'articolo 25 Cost.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte