Sentenza 120/1963 (ECLI:IT:COST:1963:120)
Massima numero 1921
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  28/06/1963;  Decisione del  28/06/1963
Deposito del 09/07/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1920


Titolo
SENT. N. 120/63 B. LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - APPALTI DI OPERE E SERVIZI - LEGGE 23 OTTOBRE 1960, N. 1369, SOPRA INDICATA - ART. 3 - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 39, QUARTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.

Testo
L'art. 3 della legge impugnata non e' in contrasto con l'art. 39, quarto comma, della Costituzione. Invero l'obbligatorieta' per l'appaltatore, verso i propri dipendenti, del trattamento piu' favorevole di cui fruiscono i dipendenti dell'impresa committente, e la conseguente eventuale prevalenza delle condizioni regolatrici dei rapporti dell'azienda committente su quelle meno favorevoli del rapporto dell'appaltatore coi propri dipendenti, e' diretta ad attuare i principi costituzionali degli artt. 36 e 38 della Costituzione. Ne consegue che l'attuazione dell'art. 39 della Costituzione non puo' contrastare con l'attuazione di altri precetti a loro volta espressione dei principi fondamentali della Costituzione (art. 1, 3 e 4).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 39  co. 4

Altri parametri e norme interposte