Sentenza 121/1963 (ECLI:IT:COST:1963:121)
Massima numero 1922
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
28/06/1963; Decisione del
28/06/1963
Deposito del 09/07/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1923
Titolo
SENT. N. 121/63 A. SICUREZZA PUBBLICA - COMMERCIO DI OGGETTI PREZIOSI NUOVI - T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 128, PRIMI QUATTRO COMMI - "RATIO" DELLA DISPOSIZIONE - OBBLIGO PER I COMMERCIANTI DI PREZIOSI DI COMPIERE OPERAZIONI SOLO CON PERSONE PROVVISTE DI CARTA D'IDENTITA' E DI ANNOTARLE IN REGISTRI - SI RIFERISCE SIA AGLI OGGETTI PREZIOSI USATI CHE A QUELLI NUOVI - LEGITTIMITA' DELLA DISPOSIZIONE NELLA PARTE RELATIVA AI PRIMI - PARTE RELATIVA AI SECONDI - VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DELL'INIZIATIVA ECONOMICA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE ART. 3 E 41; T.U. LEGGI P.S. DEL 1931, ART. 128, COMMI PRIMO, SECONDO, TERZO E QUARTO).
SENT. N. 121/63 A. SICUREZZA PUBBLICA - COMMERCIO DI OGGETTI PREZIOSI NUOVI - T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 128, PRIMI QUATTRO COMMI - "RATIO" DELLA DISPOSIZIONE - OBBLIGO PER I COMMERCIANTI DI PREZIOSI DI COMPIERE OPERAZIONI SOLO CON PERSONE PROVVISTE DI CARTA D'IDENTITA' E DI ANNOTARLE IN REGISTRI - SI RIFERISCE SIA AGLI OGGETTI PREZIOSI USATI CHE A QUELLI NUOVI - LEGITTIMITA' DELLA DISPOSIZIONE NELLA PARTE RELATIVA AI PRIMI - PARTE RELATIVA AI SECONDI - VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DELL'INIZIATIVA ECONOMICA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE ART. 3 E 41; T.U. LEGGI P.S. DEL 1931, ART. 128, COMMI PRIMO, SECONDO, TERZO E QUARTO).
Testo
L'art. 128 del T.U. delle leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, nel prescrivere la identificazione, da parte del commerciante, dell'acquirente di oggetti preziosi e la registrazione della compravendita in apposito registro tenuto dal commerciante di tali oggetti, mentre risponde allo scopo di controllare la circolazione delle cose preziose usate, potendo esse provenire da attivita' criminose od essere oggetto di ricettazione o di incauto acquisto, non e' giustificato da alcuna utilita' sociale ricollegabile ai fini della polizia di sicurezza, quando si tratta di commercio di preziosi nuovi. Il riconoscimento dell'acquirente, da parte del commerciante, e la registrazione della compravendita nell'apposito registro comportano una grave limitazione dell'iniziativa economica di una categoria di industriali, artigiani e commercianti, con notevole contrazione degli affari e con conseguente pregiudizio economico per essi e per la collettivita'. Le suddette formalita' (riconoscimento e registrazione) comportano inoltre una limitazione, senza necessita', della liberta' dei privati acquirenti ed una lesione di quella sfera di riservatezza, che deve essere rispettata nei limiti in cui lo consenta la tutela degli interessi della collettivita' nel campo della sicurezza, dell'economia e della finanza pubblica. Pertanto, la norma contenuta nei primi quattro commi dell'art. 128, nella parte in cui richiede il riconoscimento dell'acquirente e la registrazione degli atti di compravendita degli oggetti preziosi nuovi presso un commerciante autorizzato, si pone in contrasto con l'art. 41 Cost. e con l'art. 3 Cost. atteso che non e' possibile imporre ad una categoria di esercenti una particolare e piu' rigorosa disciplina di quella stabilita per categorie similari, quando non sia giustificata da determinate ragioni che nel caso di specie risultano insussistenti.
L'art. 128 del T.U. delle leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, nel prescrivere la identificazione, da parte del commerciante, dell'acquirente di oggetti preziosi e la registrazione della compravendita in apposito registro tenuto dal commerciante di tali oggetti, mentre risponde allo scopo di controllare la circolazione delle cose preziose usate, potendo esse provenire da attivita' criminose od essere oggetto di ricettazione o di incauto acquisto, non e' giustificato da alcuna utilita' sociale ricollegabile ai fini della polizia di sicurezza, quando si tratta di commercio di preziosi nuovi. Il riconoscimento dell'acquirente, da parte del commerciante, e la registrazione della compravendita nell'apposito registro comportano una grave limitazione dell'iniziativa economica di una categoria di industriali, artigiani e commercianti, con notevole contrazione degli affari e con conseguente pregiudizio economico per essi e per la collettivita'. Le suddette formalita' (riconoscimento e registrazione) comportano inoltre una limitazione, senza necessita', della liberta' dei privati acquirenti ed una lesione di quella sfera di riservatezza, che deve essere rispettata nei limiti in cui lo consenta la tutela degli interessi della collettivita' nel campo della sicurezza, dell'economia e della finanza pubblica. Pertanto, la norma contenuta nei primi quattro commi dell'art. 128, nella parte in cui richiede il riconoscimento dell'acquirente e la registrazione degli atti di compravendita degli oggetti preziosi nuovi presso un commerciante autorizzato, si pone in contrasto con l'art. 41 Cost. e con l'art. 3 Cost. atteso che non e' possibile imporre ad una categoria di esercenti una particolare e piu' rigorosa disciplina di quella stabilita per categorie similari, quando non sia giustificata da determinate ragioni che nel caso di specie risultano insussistenti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte