Sentenza 121/1963 (ECLI:IT:COST:1963:121)
Massima numero 1923
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
28/06/1963; Decisione del
28/06/1963
Deposito del 09/07/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1922
Titolo
SENT. N. 121/63 B. COMMERCIO DI OGGETTI PREZIOSI - OGGETTI NUOVI ED OGGETTI USATI - NOZIONE - DIFFERENZE. (LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 128).
SENT. N. 121/63 B. COMMERCIO DI OGGETTI PREZIOSI - OGGETTI NUOVI ED OGGETTI USATI - NOZIONE - DIFFERENZE. (LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 128).
Testo
Ai fini dell'art. 128 della legge di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, che impone la registrazione degli atti di compravendita degli oggetti preziosi e la identificazione degli acquirenti e' da considerarsi oggetto nuovo quello che sia stato formato per la prima volta con materia prima o mediante trasformazione di un oggetto usato, quando la trasformazione sia stata cosi' radicale da mutarne il precedente carattere, e sia stato messo in circolazione da un fabbricante munito di licenza a norma del 1x comma dell'art. 127 della stessa legge e ulteriormente scambiato tra soggetti che hanno tale licenza, o tra uno di essi ed un soggetto non munito di licenza, purche' costui abbia la veste di acquirente. Se invece egli abbia una veste diversa, lo scambio dell'oggetto da lui ceduto e gli scambi successivi devono essere considerati come scambi di oggetti usati, anche se l'oggetto stesso sia nuovo dal punto di vista fisico ed economico. Deve, pertanto, considerarsi usato l'oggetto prezioso che quali che siano la sua caratteristica ed il suo valore economico, sia stato rimesso in circolazione dopo che esso era pervenuto nelle mani di un privato a causa di un negozio (lecito o illecito) o di un rinvenimento o di un'attivita' criminosa. (Nella specie, la Corte ha ritenuto l'illegittimita' costituzionale della norma contenuta nei primi quattro commi dell'art. 128 della legge di p.s. del 1931, nella parte in cui tale norma prescrive la registrazione degli atti di compravendita degli oggetti preziosi nuovi, ed il riconoscimento degli acquirenti di tali oggetti, perche' in contrasto con l'art. 41 della Costituzione).
Ai fini dell'art. 128 della legge di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, che impone la registrazione degli atti di compravendita degli oggetti preziosi e la identificazione degli acquirenti e' da considerarsi oggetto nuovo quello che sia stato formato per la prima volta con materia prima o mediante trasformazione di un oggetto usato, quando la trasformazione sia stata cosi' radicale da mutarne il precedente carattere, e sia stato messo in circolazione da un fabbricante munito di licenza a norma del 1x comma dell'art. 127 della stessa legge e ulteriormente scambiato tra soggetti che hanno tale licenza, o tra uno di essi ed un soggetto non munito di licenza, purche' costui abbia la veste di acquirente. Se invece egli abbia una veste diversa, lo scambio dell'oggetto da lui ceduto e gli scambi successivi devono essere considerati come scambi di oggetti usati, anche se l'oggetto stesso sia nuovo dal punto di vista fisico ed economico. Deve, pertanto, considerarsi usato l'oggetto prezioso che quali che siano la sua caratteristica ed il suo valore economico, sia stato rimesso in circolazione dopo che esso era pervenuto nelle mani di un privato a causa di un negozio (lecito o illecito) o di un rinvenimento o di un'attivita' criminosa. (Nella specie, la Corte ha ritenuto l'illegittimita' costituzionale della norma contenuta nei primi quattro commi dell'art. 128 della legge di p.s. del 1931, nella parte in cui tale norma prescrive la registrazione degli atti di compravendita degli oggetti preziosi nuovi, ed il riconoscimento degli acquirenti di tali oggetti, perche' in contrasto con l'art. 41 della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte