Sentenza 122/1963 (ECLI:IT:COST:1963:122)
Massima numero 1924
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  28/06/1963;  Decisione del  28/06/1963
Deposito del 09/07/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. N. 122/63 A. PROCEDIMENTO PENALE - REATI COMMESSI IN UDIENZA - CODICE DI PROCEDURA PENALE. ART. 435 - REGOLA GENERALE DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE PROCEDENTE - ART. 436: ECCEZIONI A CAUSA DELLA NATURA DEL REATO O PER ALTRE GRAVI RAGIONI - VALUTAZIONE RIMESSA AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE - COMPETENZA DEL GIUDICE DI UDIENZA - DEROGHE GIUSTIFICATE DA FATTI CHE IMPEDISCONO OBBIETTIVAMENTE UNA IMMEDIATEZZA DI COGNIZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 25).

Testo
Gli artt. 458, 435 e 436 del Cod. proc. pen., alla competenza a giudicare dei reati commessi in udienza, non violano il principio del giudice precostituito di cui all'art. 25 della Costituzione. L'art. 436 del Codice di procedura penale nello escludere la competenza del giudice procedente per il motivo della natura del reato o per altri gravi motivi, intende far riferimento a dati idonei ad una valutazione oggettiva: la possibile varieta' di casi non avrebbe consentito una elencazione completa, e tutti percio' sono stati racchiusi in due categorie, aventi ciascuna una propria delimitazione, per quanto di ampia estensione. La norma cioe' obbliga il giudice procedente a portare il suo esame su fatti specifici che hanno in se stessi la forza di provocare lo spostamento della competenza, per la razionalita' della loro inclusione in una delle categorie previste; e cio' vuol dire che il giudice, nell'applicare l'art. 436, non deve creare le ipotesi che radicano la sua competenza o la competenza di altro giudice, ma deve valutare liberamente i fatti che gli si oppongono o che egli rileva, per accertare se essi possono ricomprendersi nelle categorie previste dalla norma.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte