Sentenza 123/1963 (ECLI:IT:COST:1963:123)
Massima numero 1925
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  28/06/1963;  Decisione del  28/06/1963
Deposito del 09/07/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. N. 123/63. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818, ART. 19 - DIRITTO DEI GENITORI SUPERSTITI ALLA PENSIONE CONDIZIONATO ALLA VIVENZA A CARICO DELL'ASSICURATO O DEL PENSIONATO - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - INSUSSISTENZA - REQUISITO DELLA VIVENZA A CARICO RICHIESTO DALLA LEGGE DI DELEGAZIONE SIA PER I FIGLI CHE PER IL CONIUGE - ESTENSIONE ANCHE AI GENITORI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 76; LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218, ARTT. 13 E 37). ASSISTENZA E PREVIDENZA - RIVERSIBILITA' DELLA PENSIONE - FINALITA' - REQUISITO DELLA VIVENZA A CARICO - COESSENZIALITA' - MACANZA DI UNA ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE - IRRILEVANZA.

Testo
Il principio della "vivenza a carico" e' insito nello stesso concetto di pensione di riversibilita' della Previdenza sociale e costituisce quasi un presupposto di essa, sempre necessario, anche se non richiamato direttamente dalla singola disposizione di legge. Pertanto, l'art. 19 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, prescrivendo tale requisito per il conseguimento del diritto dei genitori superstiti alla detta pensione, non ha superato i limiti della delega contenuta nell'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed e' quindi infondata la questione di legittimita' costituzionale per esso proposta in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte