Sentenza 124/1963 (ECLI:IT:COST:1963:124)
Massima numero 1926
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
28/06/1963; Decisione del
28/06/1963
Deposito del 09/07/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. N. 124/63. ASSISTENZA E PREVIDENZA - INVALIDITA' E VECCHIAIA - PENSIONE - PROSECUZIONE VOLONTARIA NELL'ASSICURAZIONE - DETERMINAZIONE DEI PERIODI MINIMI DI CONTRIBUZIONE - D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818, ART. 20, SECONDO COMMA - CREAZIONE DI REQUISITI DIVERSI DA QUELLI POSTI DALLA LEGGE DELEGANTE - ECCESSO DI DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. N. 124/63. ASSISTENZA E PREVIDENZA - INVALIDITA' E VECCHIAIA - PENSIONE - PROSECUZIONE VOLONTARIA NELL'ASSICURAZIONE - DETERMINAZIONE DEI PERIODI MINIMI DI CONTRIBUZIONE - D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818, ART. 20, SECONDO COMMA - CREAZIONE DI REQUISITI DIVERSI DA QUELLI POSTI DALLA LEGGE DELEGANTE - ECCESSO DI DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il primo periodo del secondo comma dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, stabilendo che l'ultimo capoverso dell'art. 25 della legge 4 aprile 1952, n. 218, si applica soltanto nei confronti degli assicurati per i quali si verifichi il rischio assicurato nel periodo transitorio 1952-1961 pone un limite che non sussiste nella suddetta legge. Il secondo periodo dello stesso comma, prescrivendo che i minimi di contribuzione necessari per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria devono sussistere nel momento in cui si verifica il rischio assicurato, e' in contrasto con l'articolo 5 della ripetuta legge del 1952, il quale subordina la concessione dell'autorizzazione stessa alla sussistenza, in quel momento, dei minimi contributivi. Pertanto, il secondo comma dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, e' viziato di illegittimita' costituzionale in relazione agli articoli 25 e 37 di detta legge ed in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione.
Il primo periodo del secondo comma dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, stabilendo che l'ultimo capoverso dell'art. 25 della legge 4 aprile 1952, n. 218, si applica soltanto nei confronti degli assicurati per i quali si verifichi il rischio assicurato nel periodo transitorio 1952-1961 pone un limite che non sussiste nella suddetta legge. Il secondo periodo dello stesso comma, prescrivendo che i minimi di contribuzione necessari per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria devono sussistere nel momento in cui si verifica il rischio assicurato, e' in contrasto con l'articolo 5 della ripetuta legge del 1952, il quale subordina la concessione dell'autorizzazione stessa alla sussistenza, in quel momento, dei minimi contributivi. Pertanto, il secondo comma dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, e' viziato di illegittimita' costituzionale in relazione agli articoli 25 e 37 di detta legge ed in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte