Sentenza 25/2020 (ECLI:IT:COST:2020:25)
Massima numero 42259
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  15/01/2020;  Decisione del  15/01/2020
Deposito del 20/02/2020; Pubblicazione in G. U. 26/02/2020
Massime associate alla pronuncia:  42256  42257  42258  42260


Titolo
Procedimento davanti alla Corte costituzionale - Deposito di atti in modo irrituale (nel caso di specie: attraverso il mezzo postale) - Condizioni.

Testo

Benché, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, la resistente abbia illustrato la mancata applicazione della norma impugnata e successivamente abrogata con una memoria depositata in modo irrituale - perché effettuata mediante trasmissione con il mezzo postale - deve, comunque, rilevarsi che la Regione resistente nell'udienza pubblica ha ribadito che la norma impugnata non ha avuto medio tempore attuazione e l'Avvocatura generale nulla ha opposto in ordine all'eventuale pronuncia di cessazione della materia del contendere, richiesta dalla Regione. (Precedente citato: sentenza n. 104 del 2017).

Il deposito mediante la trasmissione con il mezzo postale è consentito soltanto per il deposito dei ricorsi di cui agli artt. 19, 24 e 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, mentre per le memorie può considerarsi rituale solo il deposito in formato cartaceo nella cancelleria della Corte.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  08/05/2018  n. 8  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 19  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 24  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 25