Procedimento davanti alla Corte costituzionale - Deposito di atti in modo irrituale (nel caso di specie: attraverso il mezzo postale) - Condizioni.
Benché, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, la resistente abbia illustrato la mancata applicazione della norma impugnata e successivamente abrogata con una memoria depositata in modo irrituale - perché effettuata mediante trasmissione con il mezzo postale - deve, comunque, rilevarsi che la Regione resistente nell'udienza pubblica ha ribadito che la norma impugnata non ha avuto medio tempore attuazione e l'Avvocatura generale nulla ha opposto in ordine all'eventuale pronuncia di cessazione della materia del contendere, richiesta dalla Regione. (Precedente citato: sentenza n. 104 del 2017).
Il deposito mediante la trasmissione con il mezzo postale è consentito soltanto per il deposito dei ricorsi di cui agli artt. 19, 24 e 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, mentre per le memorie può considerarsi rituale solo il deposito in formato cartaceo nella cancelleria della Corte.