Sentenza 125/1963 (ECLI:IT:COST:1963:125)
Massima numero 1927
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  28/06/1963;  Decisione del  28/06/1963
Deposito del 09/07/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. N. 125/63. SICUREZZA PUBBLICA - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 110, COMMI TERZO, QUARTO E QUINTO - DIVIETO DI LICENZE PER L'USO NEI LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO, DI APPARECCHI, MECCANISMI O CONGEGNI AUTOMATICI DI PURO TRATTENIMENTO, SENZA POSSIBILITA' DI DAR LUOGO A SCOMMESSE - VIOLAZIONE DELL'ART. 41 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE.

Testo
La formula usata dall'art. 110 del T.U. della legge di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, non ammette alcuna eccezione poiche' nel divieto di concedere licenze per l'uso nei locali pubblici o aperti al pubblico, di apparecchi o congegni automatici da giuoco o da trattenimento, include espressamente "qualsiasi specie" di apparecchi o congegni; con il che non soltanto viene negata ogni distinzione tra tipi meccanici, ma altresi' viene respinta ogni differenza che faccia capo ai caratteri del giuoco o del trattenimento cui gli apparecchi o congegni sono destinati. Un'attivita' economica come quella di produzione, di commercio o di noleggio di tali apparecchi puo' ricevere tutela dalla legge soltanto se l'utilizzazione dei suoi prodotti non favorisce tendenze antisociali. Pertanto rispondono alle premesse del divieto di cui all'art. 110 del T.U. delle leggi di p.s. solo quegli apparecchi o quei congegni che subordinano lo svago alla loro utilizzazione come mezzo di giuoco o di scommesse; non gli altri che offrono soltanto svago o divertimento e cioe' che in nessun caso possono stimolare attivita' riprovevoli.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte