Sentenza 126/1963 (ECLI:IT:COST:1963:126)
Massima numero 1928
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
28/06/1963; Decisione del
28/06/1963
Deposito del 09/07/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. N. 126/63 A. RIFORMA FONDIARIA - DECRETO DI ESPROPRIO INCLUDENTE PARTICELLE FACENTI PARTE DI TERRITORI NON SUSCETTIBILI DI TRASFORMAZIONE FONDIARIA. LEGGI DELEGATE - RIFERIMENTO DELL'ECCESSO AD UN DECRETO DELEGATO CUI LA LEGGE DELEGANTE RINVIA.
SENT. N. 126/63 A. RIFORMA FONDIARIA - DECRETO DI ESPROPRIO INCLUDENTE PARTICELLE FACENTI PARTE DI TERRITORI NON SUSCETTIBILI DI TRASFORMAZIONE FONDIARIA. LEGGI DELEGATE - RIFERIMENTO DELL'ECCESSO AD UN DECRETO DELEGATO CUI LA LEGGE DELEGANTE RINVIA.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo il D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3473, in relazione agli artt. 1, 4 e 13 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e art. 1, n. 3, del D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 67, con riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto ha incluso nei terreni dei quali ha disposto l'esproprio particelle facenti parte di territori non suscettibili di trasformazione fondiaria. Ne' ha rilevanza che l'eccesso riscontrato si riferisca non gia' alla legge delegante ma ad un decreto delegato cui la prima rinvia, (e precisamente al D.P.R. n. 67 del 1951 che ha proceduto alla determinazione dei terreni suscettibili di trasformazione ai sensi dell'art. 1 legge n. 841), poiche', l'inosservanza nei singoli decreti di esproprio delle prescrizioni relative alle zone territoriali fissate da decreti delegati configura anch'esso un vizio di incostituzionalita', in quanto si risolve in una violazione della legge di delegazione, perche' questa, deferendo ad altro atto con forza di legge la determinazione dell'ambito entro cui gli Enti di riforma avrebbero potuto esplicare la loro attivita', ha conferito alla medesima carattere definitivo e vincolante pei singoli decreti espropriativi.
E' costituzionalmente illegittimo il D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3473, in relazione agli artt. 1, 4 e 13 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e art. 1, n. 3, del D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 67, con riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto ha incluso nei terreni dei quali ha disposto l'esproprio particelle facenti parte di territori non suscettibili di trasformazione fondiaria. Ne' ha rilevanza che l'eccesso riscontrato si riferisca non gia' alla legge delegante ma ad un decreto delegato cui la prima rinvia, (e precisamente al D.P.R. n. 67 del 1951 che ha proceduto alla determinazione dei terreni suscettibili di trasformazione ai sensi dell'art. 1 legge n. 841), poiche', l'inosservanza nei singoli decreti di esproprio delle prescrizioni relative alle zone territoriali fissate da decreti delegati configura anch'esso un vizio di incostituzionalita', in quanto si risolve in una violazione della legge di delegazione, perche' questa, deferendo ad altro atto con forza di legge la determinazione dell'ambito entro cui gli Enti di riforma avrebbero potuto esplicare la loro attivita', ha conferito alla medesima carattere definitivo e vincolante pei singoli decreti espropriativi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte