Sentenza 126/1963 (ECLI:IT:COST:1963:126)
Massima numero 1929
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  28/06/1963;  Decisione del  28/06/1963
Deposito del 09/07/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1928  1930


Titolo
SENT. N. 126/63 B. RIFORMA FONDIARIA - TERZO RESIDUO - TERMINE PER L'ISTANZA DI CONSERVAZIONE DEL TERZO RESIDUO - MANCATA PUBBLICAZIONE DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI DI ESPROPRIO - MODIFICHE AL PROGETTO DI PIANO.

Testo
Sono costituzionalmente illegittimi i DD.PP.RR. 27 dicembre 1952, nn. 3473 e 3474, in relazione agli artt. 3 e 4 legge 12 maggio 1950, n. 230, e artt. 1, 8, 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con riferimento agli artt. 76, 77, primo comma della Costituzione, in quanto essi hanno dichiarato la decadenza dei proprietari espropriati dal beneficio della conservazione del terzo residuo senza che si fosse proceduto alla previa pubblicazione dei piani particolareggiati modificati. Il termine di sessanta giorni prescritto dall'art. 9 della legge 21 ottobre 1950 n. 841 deve farsi decorrere dalla data di pubblicazione di quello stesso piano particolareggiato che poi e' assunto a contenuto del decreto di espropriazione. Nel caso che il progetto venga, prima della sua approvazione, a subire delle modifiche in ordine alla quantita' e qualita' dei terreni ritenuti suscettibili di espropriazione, si rende necessario procedere ad una nuova pubblicazione del medesimo, e solo da questa ultima puo' farsi decorrere il termine per la presentazione della richiesta di conservazione dei terreni costituenti il terzo. Non e' dubbio che la redazione del piano dettagliato delle opere da eseguire per la trasformazione e l'appoderamento dei terreni medesimi (il quale deve, a pena di decadenza, accompagnare la richiesta stessa), presupponga necessariamente la conoscenza della estensione dei terreni compresi nel progetto di esproprio, nonche' della loro localizzazione e natura, cioe' di tutti quegli elementi cui il piano medesimo deve adeguarsi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte