Sentenza 126/1963 (ECLI:IT:COST:1963:126)
Massima numero 1930
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  28/06/1963;  Decisione del  28/06/1963
Deposito del 09/07/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1928  1929


Titolo
SENT. N. 126/63 C. RIFORMA FONDIARIA - SINDACATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI.

Testo
Compete alla Corte sindacare l'osservanza delle condizioni poste dalla legge delegante per il valido esercizio del potere di disporre mediante atti con forza di legge la espropriazione dei terreni soggetti a riforma. (Nella specie era stato eccepito che, poiche' la deliberazione di considerare i proprietari espropriati rinunciatari al beneficio della conservazione del terzo residuo per tardivita' della domanda era stata presa con provvedimento di una autorita' amministrativa, quale la Presidenza della Sezione speciale di riforma, regolarmente comunicata agli interessati, contro di essa si sarebbero dovuti esperire i rimedi consentiti contro gli atti amministrativi lesivi di diritti o interessi legittimi).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte