Sentenza 127/1963 (ECLI:IT:COST:1963:127)
Massima numero 1932
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  04/07/1963;  Decisione del  04/07/1963
Deposito del 13/07/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1931  1933  1934  1935


Titolo
SENT. N. 127/63 B. LEGGI - LEGGI DI DELEGAZIONE ANTERIORI ALLA COSTITUZIONE - INOSSERVANZA DELLE SINGOLE NORME DELL'ART. 76 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NON SUSSISTE. (COSTITUZIONE, ART. 76; R.D.L. 28 NOVEMBRE 1938, N. 2138, ART. UNICO, 3x E 4x COMMA).

Testo
Non puo' essere motivo di illegittimita' costituzionale di una legge di delegazione anteriore alla Costituzione l'inosservanza delle singole norme di cui all'art. 76 della Costituzione e segnatamente di quelle che impongono la determinazione di principi e di criteri direttivi e la fissazione di termini di tempo. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del 3x e del 4x comma, dell'articolo unico del R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138, sull'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati, in riferimento all'art. 76 della Costituzione. Conforme: Sent. n. 47/62.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte