Sentenza 127/1963 (ECLI:IT:COST:1963:127)
Massima numero 1934
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
04/07/1963; Decisione del
04/07/1963
Deposito del 13/07/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. N. 127/63 D. CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI - COMPILAZIONE DEI RUOLI DEI CONTRIBUTI - RISERVA DI LEGGE - VIOLAZIONE - NON SUSSISTE. CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI - SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI AGRICOLI - DETERMINAZIONE MINISTERIALE - RISERVA DI LEGGE - VIOLAZIONE - NON SUSSISTE. (COSTITUZIONE, ART. 23; R.D. 24 SETTEMBRE 1940, N. 1949, ART. 9).
SENT. N. 127/63 D. CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI - COMPILAZIONE DEI RUOLI DEI CONTRIBUTI - RISERVA DI LEGGE - VIOLAZIONE - NON SUSSISTE. CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI - SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI AGRICOLI - DETERMINAZIONE MINISTERIALE - RISERVA DI LEGGE - VIOLAZIONE - NON SUSSISTE. (COSTITUZIONE, ART. 23; R.D. 24 SETTEMBRE 1940, N. 1949, ART. 9).
Testo
L'art. 9 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, nei commi 1x, 2x, 3x, 4x, 5x e 7x, disciplina la compilazione dei ruoli dei contributi agricoli unificati e le loro variazioni. In cio' non vi e' nulla di diverso dai normali sistemi di formazione e di variazione dei ruoli tributari; e pertanto non c'e' alcuna attribuzione agli organi amministrativi ne' di poteri normativi ne' di poteri che eccedano quelli che spettano di consueto agli uffici preposti alla formazione dei ruoli. Pertanto, non sussiste contrasto tra i citati commi dell'art. 9 del R.D. 1940, n. 1949, e l'art. 23 della Costituzione. Non sussiste contrasto neanche tra il 6x comma dell'art. 9 citato e l'art. 23 della Costituzione, in quanto il potere attribuito al Ministro (allora delle corporazioni, oggi del lavoro e della previdenza sociale) di determinare annualmente le spese dovute per l'accertamento dei contributi agricoli unificati, non costituisce esplicazione di attivita' legislativa, ma pone in essere un atto amministrativo, consistente essenzialmente in un accertamento. Tale atto non comporta esercizio di poteri arbitrari. Il Ministro e' tenuto ad accertare le spese nel loro effettivo contenuto e non potrebbe apportare aumenti o diminuzioni al risultato di tale accertamento. Gli interessati possono impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale competente il decreto ministeriale e se anche in pratica il ricorrente puo' trovare difficolta' nel provare l'errore e l'esorbitanza dell'esercizio del potere ministeriale, cio' non significa impossibilita' di sindacato o di insindacabilita' dell'atto ministeriale. In definitiva, poiche' l'accertamento ministeriale ha dei precisi limiti, rappresentati dall'effettivita' delle spese, e tali limiti sono identicabili, non sussiste contrasto tra l'art. 9 in oggetto e l'art. 23 della Costituzione.
L'art. 9 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, nei commi 1x, 2x, 3x, 4x, 5x e 7x, disciplina la compilazione dei ruoli dei contributi agricoli unificati e le loro variazioni. In cio' non vi e' nulla di diverso dai normali sistemi di formazione e di variazione dei ruoli tributari; e pertanto non c'e' alcuna attribuzione agli organi amministrativi ne' di poteri normativi ne' di poteri che eccedano quelli che spettano di consueto agli uffici preposti alla formazione dei ruoli. Pertanto, non sussiste contrasto tra i citati commi dell'art. 9 del R.D. 1940, n. 1949, e l'art. 23 della Costituzione. Non sussiste contrasto neanche tra il 6x comma dell'art. 9 citato e l'art. 23 della Costituzione, in quanto il potere attribuito al Ministro (allora delle corporazioni, oggi del lavoro e della previdenza sociale) di determinare annualmente le spese dovute per l'accertamento dei contributi agricoli unificati, non costituisce esplicazione di attivita' legislativa, ma pone in essere un atto amministrativo, consistente essenzialmente in un accertamento. Tale atto non comporta esercizio di poteri arbitrari. Il Ministro e' tenuto ad accertare le spese nel loro effettivo contenuto e non potrebbe apportare aumenti o diminuzioni al risultato di tale accertamento. Gli interessati possono impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale competente il decreto ministeriale e se anche in pratica il ricorrente puo' trovare difficolta' nel provare l'errore e l'esorbitanza dell'esercizio del potere ministeriale, cio' non significa impossibilita' di sindacato o di insindacabilita' dell'atto ministeriale. In definitiva, poiche' l'accertamento ministeriale ha dei precisi limiti, rappresentati dall'effettivita' delle spese, e tali limiti sono identicabili, non sussiste contrasto tra l'art. 9 in oggetto e l'art. 23 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte