Sentenza 127/1963 (ECLI:IT:COST:1963:127)
Massima numero 1935
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
04/07/1963; Decisione del
04/07/1963
Deposito del 13/07/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. N. 127/63 E. CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI - COMMISSIONI PROVINCIALI DI ACCERTAMENTO E RUOLI DEI CONTRIBUTI - REVISIONE DELLE DELIBERAZIONI E DEI RUOLI DA PARTE DEL MINISTRO - VIOLAZIONE DELL'ART. 23 DELLA COSTITUZIONE. (COSTITUZIONE, ART. 23; R.D. 24 SETTEMBRE 1940, N. 1949, ART. 15, 1x COMMA). CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI - POTERE MINISTERIALE DI SOSPENDERE LA RISCOSSIONE DEI RUOLI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NON SUSSISTE. (COSTITUZIONE, ART. 77, 2x COMMA, CITATO ART. 15 R.D. 1940, N. 1949).
SENT. N. 127/63 E. CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI - COMMISSIONI PROVINCIALI DI ACCERTAMENTO E RUOLI DEI CONTRIBUTI - REVISIONE DELLE DELIBERAZIONI E DEI RUOLI DA PARTE DEL MINISTRO - VIOLAZIONE DELL'ART. 23 DELLA COSTITUZIONE. (COSTITUZIONE, ART. 23; R.D. 24 SETTEMBRE 1940, N. 1949, ART. 15, 1x COMMA). CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI - POTERE MINISTERIALE DI SOSPENDERE LA RISCOSSIONE DEI RUOLI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NON SUSSISTE. (COSTITUZIONE, ART. 77, 2x COMMA, CITATO ART. 15 R.D. 1940, N. 1949).
Testo
Il 1x comma dell'art. 15 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, in materia di contributi agricoli unificati, secondo il quale il Ministro, quando particolari circostanze lo rendano necessario ed opportuno, puo' rivedere sia le deliberazioni delle Commissioni provinciali di cui all'art. 5 del citato decreto, sia gli elenchi ed i ruoli dei contributi unificati sia gli elenchi dei lavoratori, e' in contrasto con l'art. 23 della Costituzione. Tale potere, infatti, (che e' eccezionale rispetto a quello legittimamente attribuito allo stesso Ministro in sede di ricorso), viola l'art. 23 della Costituzione, perche', e' esente da ogni limite, giacche' l'accertamento delle "particolari circostanze", che rendono "necessario ed opportuno" il provvedimento, affidato, senza alcun vincolo, al soggettivo apprezzamento dell'organo ministeriale, resta in un campo che puo' sconfinare in quello dell'arbitrio e che si sottrae, di fatto, anche al sindacato del giudice della legittimita' degli atti amministrativi. Non e' invece censurabile sotto il profilo costituzionale il 2x comma dello stesso art. 15 del R.D. 1940, n. 1949, che consente al Ministro, quando eccezionali circostanze lo rendano necessario ed opportuno, sospendere la riscossione dei ruoli dei contributi agricoli unificati, giacche' tale potere non rappresenta una figura abnorme del nostro sistema legislativo. Trattasi nella specie di un potere di ordinanza che riveste i caratteri dell'atto amministrativo, e pertanto non sussiste contrasto con l'art. 77 della Costituzione.
Il 1x comma dell'art. 15 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, in materia di contributi agricoli unificati, secondo il quale il Ministro, quando particolari circostanze lo rendano necessario ed opportuno, puo' rivedere sia le deliberazioni delle Commissioni provinciali di cui all'art. 5 del citato decreto, sia gli elenchi ed i ruoli dei contributi unificati sia gli elenchi dei lavoratori, e' in contrasto con l'art. 23 della Costituzione. Tale potere, infatti, (che e' eccezionale rispetto a quello legittimamente attribuito allo stesso Ministro in sede di ricorso), viola l'art. 23 della Costituzione, perche', e' esente da ogni limite, giacche' l'accertamento delle "particolari circostanze", che rendono "necessario ed opportuno" il provvedimento, affidato, senza alcun vincolo, al soggettivo apprezzamento dell'organo ministeriale, resta in un campo che puo' sconfinare in quello dell'arbitrio e che si sottrae, di fatto, anche al sindacato del giudice della legittimita' degli atti amministrativi. Non e' invece censurabile sotto il profilo costituzionale il 2x comma dello stesso art. 15 del R.D. 1940, n. 1949, che consente al Ministro, quando eccezionali circostanze lo rendano necessario ed opportuno, sospendere la riscossione dei ruoli dei contributi agricoli unificati, giacche' tale potere non rappresenta una figura abnorme del nostro sistema legislativo. Trattasi nella specie di un potere di ordinanza che riveste i caratteri dell'atto amministrativo, e pertanto non sussiste contrasto con l'art. 77 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte