Sentenza 25/2020 (ECLI:IT:COST:2020:25)
Massima numero 42260
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  15/01/2020;  Decisione del  15/01/2020
Deposito del 20/02/2020; Pubblicazione in G. U. 26/02/2020
Massime associate alla pronuncia:  42256  42257  42258  42259


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Personale addetto alla catalogazione dei beni culturali - Inclusione nella definizione della dotazione organica dell'amministrazione regionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza statale esclusiva nella materia dell'ordinamento civile, nonché dei principi della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.

Testo

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., dell'art. 66 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, il quale prevede, in adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge reg. Siciliana n. 24 del 2007 - non oggetto di impugnazione e tuttora vigente - che entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore si provvede alla definizione della dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale, ricomprendente il personale dei catalogatori ed esperti catalogatori, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 6, 6-ter e 35 del d.lgs. n. 165 del 2001. La disposizione impugnata non interviene sulla regolamentazione del rapporto di lavoro e pertanto non disciplina aspetti riferibili alla materia dell'ordinamento civile. Essa, invece, è funzionale alla realizzazione di esigenze organizzative dell'amministrazione pubblica siciliana, secondo criteri di efficienza, economicità e qualità dei servizi, cui la definizione della dotazione organica, attraverso la modulazione del piano dei fabbisogni di personale, è preordinata. In tale senso, essa è espressione della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali, di cui all'art. 14, lett. p), dello statuto regionale. L'espresso richiamo agli articoli citati del d.lgs. n. 165 del 2001, di cui la norma regionale censurata prescrive il «rispetto», consente di interpretare quest'ultima nel senso che il transito nei ruoli dell'amministrazione regionale siciliana del personale dei catalogatori ed esperti catalogatori deve essere preceduto dal piano di fabbisogno di personale, così come prescritto dalle richiamate norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e non si determina affatto l'automatico inserimento del personale suddetto nella dotazione organica dell'amministrazione regionale. (Precedente citato: sentenza n. 172 del 2018).

Sono da ricondurre alla materia ordinamento civile gli interventi legislativi che dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere, mentre rientrano nella competenza regionale i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 241 del 2018, n. 191 del 2017, n. 32 del 2017, n. 251 del 2016, n.186 del 2016, n. 180 del 2015, n. 149 del 2012 e n. 63 del 2012).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  08/05/2018  n. 8  art. 66  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  30/03/2001  n. 163  art. 6  

decreto legislativo  30/03/2001  n. 163  art. 6  ter

decreto legislativo  30/03/2001  n. 163  art. 35