Sentenza 128/1963 (ECLI:IT:COST:1963:128)
Massima numero 1938
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
04/07/1963; Decisione del
04/07/1963
Deposito del 13/07/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. N. 128/63 C. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ORDINAMENTO DEI COMUNI - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 1962, ART. 17 - ATTRIBUZIONE ALLA REGIONE DI OGNI POTERE DI CONTROLLO SULLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, COMPRESO LO SCIOGLIMENTO DEI CONSIGLI - ESCLUSIONE - COMPETENZA DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - IMPORTANZA ANNESSA DALLA LEGGE DELLO STATO A TALE FORMA DI INTERVENTO - COSTITUISCE LIMITE ALLA COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE DELLA REGIONE - CARATTERE STRAORDINARIO DEL CONTROLLO FONDATO SULL'INTERESSE GENERALE DELLO STATO NELLA SUA UNITA' - DIFFERENZA DAI POTERI DI VIGILANZA E TUTELA RICONOSCIUTI ALLA PROVINCIA DALL'ART. 48, N. 5 DELLO STATUTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - ARTT. 46 E 47 DEL DISEGNO DI LEGGE, CONCERNENTI L'ESERCIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE STRAORDINARIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
SENT. N. 128/63 C. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ORDINAMENTO DEI COMUNI - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 1962, ART. 17 - ATTRIBUZIONE ALLA REGIONE DI OGNI POTERE DI CONTROLLO SULLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, COMPRESO LO SCIOGLIMENTO DEI CONSIGLI - ESCLUSIONE - COMPETENZA DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - IMPORTANZA ANNESSA DALLA LEGGE DELLO STATO A TALE FORMA DI INTERVENTO - COSTITUISCE LIMITE ALLA COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE DELLA REGIONE - CARATTERE STRAORDINARIO DEL CONTROLLO FONDATO SULL'INTERESSE GENERALE DELLO STATO NELLA SUA UNITA' - DIFFERENZA DAI POTERI DI VIGILANZA E TUTELA RICONOSCIUTI ALLA PROVINCIA DALL'ART. 48, N. 5 DELLO STATUTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - ARTT. 46 E 47 DEL DISEGNO DI LEGGE, CONCERNENTI L'ESERCIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE STRAORDINARIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
Testo
Anche se a norma dell'art. 5 dello Stat. spec. del T.A.A. spetta alla Regione una potesta' legislativa concorrente in materia di ordinamento dei Comuni, non per questo deve ritenersi attribuito ad essa ogni potere di controllo sulle amministrazioni comunali ivi compreso il potere sanzionatorio estrinsecantesi nello scioglimento dei Consigli comunali in caso di gravi o ripetute violazioni di legge, di mancata adesione all'invito della Giunta provinciale di sostituire la Giunta o il Sindaco per le stesse ragioni o per impossibilita' di funzionamento. Tale potere, gia' attribuito al Governo del Re viene ora esercitato dal Presidente della Repubblica con decreto in considerazione della somma importanza riconosciuta dalla legge dello Stato a tale forma di intervento che, per incidere sul funzionamento degli organi elettivi pubblici operanti in seno ad enti autarchici, incide anche sui fondamentali diritti dei cittadini. Pertanto, l'art. 17 del disegno di legge della Regione Trentino-Alto Adige 7 novembre 1962 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo unitamente agli artt. 46 e 47, dello stesso disegno di legge, siccome concernenti la materia dell'esercizio dell'amministrazione comunale straordinaria, strettamente connessa a quella dell'art. 17.
Anche se a norma dell'art. 5 dello Stat. spec. del T.A.A. spetta alla Regione una potesta' legislativa concorrente in materia di ordinamento dei Comuni, non per questo deve ritenersi attribuito ad essa ogni potere di controllo sulle amministrazioni comunali ivi compreso il potere sanzionatorio estrinsecantesi nello scioglimento dei Consigli comunali in caso di gravi o ripetute violazioni di legge, di mancata adesione all'invito della Giunta provinciale di sostituire la Giunta o il Sindaco per le stesse ragioni o per impossibilita' di funzionamento. Tale potere, gia' attribuito al Governo del Re viene ora esercitato dal Presidente della Repubblica con decreto in considerazione della somma importanza riconosciuta dalla legge dello Stato a tale forma di intervento che, per incidere sul funzionamento degli organi elettivi pubblici operanti in seno ad enti autarchici, incide anche sui fondamentali diritti dei cittadini. Pertanto, l'art. 17 del disegno di legge della Regione Trentino-Alto Adige 7 novembre 1962 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo unitamente agli artt. 46 e 47, dello stesso disegno di legge, siccome concernenti la materia dell'esercizio dell'amministrazione comunale straordinaria, strettamente connessa a quella dell'art. 17.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte