Sentenza 128/1963 (ECLI:IT:COST:1963:128)
Massima numero 1939
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  04/07/1963;  Decisione del  04/07/1963
Deposito del 13/07/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1936  1937  1938  1940  1941  1942  1943  1944  1945


Titolo
SENT. N. 128/63 D. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - COMPETENZA LEGISLATIVA IN MATERIA DI RILEVAZIONI STATISTICHE - LIMITI.

Testo
La norma di cui all'art. 44 del disegno di legge regionale del Trentino-Alto Adige approvato il 7 novembre 1962, conferendo genericamente alla Regione e alla Provincia la facolta' di pretendere dai Comuni e dagli enti ed istituti locali dati statistici ed informazioni e' attributiva di poteri praticamente illimitati, mentre la competenza regionale al riguardo e' da escludere ogni volta che si tocchino materie su cui insistono anche interessi statali, o campi che la Costituzione o la legge riservano allo Stato o ad enti diversi da quelli regionali. Onde la norma suddetta e' costituzionalmente illegittima. (V. anche: sent. 52/61).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte