Sentenza 128/1963 (ECLI:IT:COST:1963:128)
Massima numero 1940
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
04/07/1963; Decisione del
04/07/1963
Deposito del 13/07/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. N. 128/63 E. REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE - POTESTA' AMMINISTRATIVA - POTERI DI CONTROLLO SULLE DELIBERAZIONI DELLE GIUNTE E DEI CONSIGLI COMUNALI - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 1962, ART. 50 - DETERMINAZIONE DI MODALITA' PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO DI LEGITTIMITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. N. 128/63 E. REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE - POTESTA' AMMINISTRATIVA - POTERI DI CONTROLLO SULLE DELIBERAZIONI DELLE GIUNTE E DEI CONSIGLI COMUNALI - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 1962, ART. 50 - DETERMINAZIONE DI MODALITA' PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO DI LEGITTIMITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il sistema di controllo fissato nel disegno di legge regionale del Trentino-Alto Adige approvato il 7 novembre 1962, in relazione alle deliberazioni dei Consigli e delle giunte comunali prevede due distinte fasi, l'una riguardo alla legittimita', esercitabile entro 15 giorni dal ricevimento della deliberazione, l'altra, relativa al merito, da effettuare entro 30 giorni, che si svolgono attraverso distinte modalita'. In particolare il controllo di merito si attua nella doppia fase della richiesta di riesame e della rinnovazione della deliberazione, confermativa o meno di quella rinviata. L'aver escluso che nella fase di controllo di merito, e precisamente in relazione alla deliberazione confermativa di quella rinviata, possano rilevarsi quei vizi di legittimita' che eventualmente gia' si trovassero nella prima deliberazione, equivale a dire che il vizio di legittimita' che non sia rilevato nei modi e termini di legge e' sottratto al sindacato, in conformita' dei principi vigenti in materia di controllo degli atti amministrativi. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro l'art. 50 del disegno di legge regionale suddetto.
Il sistema di controllo fissato nel disegno di legge regionale del Trentino-Alto Adige approvato il 7 novembre 1962, in relazione alle deliberazioni dei Consigli e delle giunte comunali prevede due distinte fasi, l'una riguardo alla legittimita', esercitabile entro 15 giorni dal ricevimento della deliberazione, l'altra, relativa al merito, da effettuare entro 30 giorni, che si svolgono attraverso distinte modalita'. In particolare il controllo di merito si attua nella doppia fase della richiesta di riesame e della rinnovazione della deliberazione, confermativa o meno di quella rinviata. L'aver escluso che nella fase di controllo di merito, e precisamente in relazione alla deliberazione confermativa di quella rinviata, possano rilevarsi quei vizi di legittimita' che eventualmente gia' si trovassero nella prima deliberazione, equivale a dire che il vizio di legittimita' che non sia rilevato nei modi e termini di legge e' sottratto al sindacato, in conformita' dei principi vigenti in materia di controllo degli atti amministrativi. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro l'art. 50 del disegno di legge regionale suddetto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte