Sentenza 128/1963 (ECLI:IT:COST:1963:128)
Massima numero 1941
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  04/07/1963;  Decisione del  04/07/1963
Deposito del 13/07/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1936  1937  1938  1939  1940  1942  1943  1944  1945


Titolo
SENT. N. 128/63 F. REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE - POTESTA' AMMINISTRATIVA - POTERI DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI E ISTITUZIONI LOCALI EX ARTT. 50 E 54 DEL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 1962 - POTERE GENERALE DI ANNULLAMENTO SPETTANTE AL GOVERNO EX ART. 6 T.U. DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE DEL 1934 - INTERFERENZA - ESCLUSIONE.

Testo
L'art. 50 del disegno di legge regionale del Trentino-Alto Adige approvato il 7 novembre 1962 che pone talune modalita' per l'esercizio, da parte della Regione, del controllo di legittimita' delle deliberazioni delle Giunte e dei Consigli comunali, e l'art. 54 dello stesso disegno di legge (che dispone che "i controlli di legittimita' e di merito sugli atti degli enti ed istituti locali, nonche' i poteri di inchiesta, di controllo sostitutivo e di controllo straordinario sugli organi spettanti alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale sostituiscono tutti i poteri di controllo esercitati da qualsiasi altra autorita' e sotto qualsiasi forma") si riferiscono esclusivamente a quei controlli che sono attribuiti agli organi regionali sui Comuni, fra i quali non puo' rientrare il potere di annullamento spettante al Governo centrale ex art. 6 della legge comunale e provinciale, che si muove in tutt'altro campo e si differenzia per la sua precipua funzione di mantenere, nonostante la molteplicita' degli organismi dotati di varia autonomia, il carattere unitario della pubblica amministrazione, della quale costituisce un mezzo di autotutela.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte