Sentenza 128/1963 (ECLI:IT:COST:1963:128)
Massima numero 1943
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
04/07/1963; Decisione del
04/07/1963
Deposito del 13/07/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. N. 128/63 H. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ORDINAMENTO DEI COMUNI - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 1962, ART. 76 - SOTTRAZIONE A CONTROLLO DI DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE ATTINENTI A SPECIALI CATEGORIE DI SPESE - PRINCIPIO DELL'ORDINAMENTO CHE SOTTOPONE A CONTROLLO DI LEGITTIMITA' LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COMUNALI - VIGILANZA E TUTELA DELLA GIUNTA PROVINCIALE EX ART. 48, N. 5, DELLO STATUTO SPECIALE - VIOLAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ART. 49, PRIMO COMMA, DEL DISEGNO DI LEGGE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE. (STATUTO SPECIALE, ART. 5, N. 1; T.U. DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE, ART. 97; LEGGE 9 GIUGNO 1947, N. 530, ART. 3).
SENT. N. 128/63 H. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ORDINAMENTO DEI COMUNI - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 1962, ART. 76 - SOTTRAZIONE A CONTROLLO DI DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE ATTINENTI A SPECIALI CATEGORIE DI SPESE - PRINCIPIO DELL'ORDINAMENTO CHE SOTTOPONE A CONTROLLO DI LEGITTIMITA' LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COMUNALI - VIGILANZA E TUTELA DELLA GIUNTA PROVINCIALE EX ART. 48, N. 5, DELLO STATUTO SPECIALE - VIOLAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ART. 49, PRIMO COMMA, DEL DISEGNO DI LEGGE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE. (STATUTO SPECIALE, ART. 5, N. 1; T.U. DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE, ART. 97; LEGGE 9 GIUGNO 1947, N. 530, ART. 3).
Testo
L'art. 76 del disegno di legge regionale 7 novembre 1962 dispone che le deliberazioni della Giunta comunale attinenti a speciali categorie di spese (spese per la conservazione del patrimonio, spese sostenute dell'economo, spese ricorrenti periodicamente e spese relative a fondi di calcolo) non sono soggette a controllo. Tale disciplina contrasta, sia con il principio di carattere generale di cui all'art. 97 T.U. legge comunale e provinciale modificato dall'art. 3 legge 9 giugno 1947, n. 530, in base al quale le deliberazioni dei consigli e delle Giunte comunali sono tutte soggette ad un controllo di legittimita', sia con l'art. 48 n. 5 St. spec. T.A.A. secondo cui spetta alla Giunta provinciale la vigilanza sulle amministrazioni locali. In conseguenza, la norma impugnata deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima, unitamente all'art. 49 primo comma dello stesso disegno di legge regionale con il quale si intende escludere l'invio alla Giunta Provinciale delle delibere in questione sulle quali deve esercitarsi il controllo di legittimita'.
L'art. 76 del disegno di legge regionale 7 novembre 1962 dispone che le deliberazioni della Giunta comunale attinenti a speciali categorie di spese (spese per la conservazione del patrimonio, spese sostenute dell'economo, spese ricorrenti periodicamente e spese relative a fondi di calcolo) non sono soggette a controllo. Tale disciplina contrasta, sia con il principio di carattere generale di cui all'art. 97 T.U. legge comunale e provinciale modificato dall'art. 3 legge 9 giugno 1947, n. 530, in base al quale le deliberazioni dei consigli e delle Giunte comunali sono tutte soggette ad un controllo di legittimita', sia con l'art. 48 n. 5 St. spec. T.A.A. secondo cui spetta alla Giunta provinciale la vigilanza sulle amministrazioni locali. In conseguenza, la norma impugnata deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima, unitamente all'art. 49 primo comma dello stesso disegno di legge regionale con il quale si intende escludere l'invio alla Giunta Provinciale delle delibere in questione sulle quali deve esercitarsi il controllo di legittimita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 48
Altri parametri e norme interposte