Sentenza 128/1963 (ECLI:IT:COST:1963:128)
Massima numero 1944
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
04/07/1963; Decisione del
04/07/1963
Deposito del 13/07/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. N. 128/63 I. REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE - COMPETENZA LEGISLATIVA - RISERVA DI LEGGE STATALE IN MATERIA PENALE - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 1962, ARTT. DA 91 A 95: DISCIPLINA DELLE CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - POTESTA' REGIONALE DI GARANTIRE PENALMENTE L'OSSERVANZA DELLE PROPRIE NORME RINVIANDO ALLE SANZIONI STABILITE DA LEGGI STATALI.
SENT. N. 128/63 I. REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE - COMPETENZA LEGISLATIVA - RISERVA DI LEGGE STATALE IN MATERIA PENALE - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 1962, ARTT. DA 91 A 95: DISCIPLINA DELLE CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - POTESTA' REGIONALE DI GARANTIRE PENALMENTE L'OSSERVANZA DELLE PROPRIE NORME RINVIANDO ALLE SANZIONI STABILITE DA LEGGI STATALI.
Testo
Esiste una riserva assoluta di legge statale in materia penale e processuale. Pertanto, gli artt. da 91 a 95 del disegno di legge della Regione Trentino Alto Adige approvato il 7 novembre 1962, che stabiliscono la pena dell'ammenda per le contravvenzioni ai regolamenti comunali, regolano i vari casi ammessi ad oblazione, fissano la procedura per il caso di mancata oblazione e dettano criteri per la ripartizione dei proventi delle ammende eccedono la competenza regionale, sono costituzionalmente illegittimi. E' noto che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (v. sentenze nn. 6/56; 1/57; 21/57; 23/57; 39/57; 58/59; 23/61; 90/62) e' ormai indubitabile l'esistenza di una riserva assoluta di legge statale in materia penale e processuale. In particolare la Corte ha anche, da ultimo, ritenuto che le Regioni non possono garantire penalmente l'osservanza delle proprie norme rinviando alle sanzioni stabilite da leggi dello Stato (sent. n. 58/58) e ha deciso pure che non possono disporre circa la destinazione dei proventi delle ammende (sent. n. 39/57).
Esiste una riserva assoluta di legge statale in materia penale e processuale. Pertanto, gli artt. da 91 a 95 del disegno di legge della Regione Trentino Alto Adige approvato il 7 novembre 1962, che stabiliscono la pena dell'ammenda per le contravvenzioni ai regolamenti comunali, regolano i vari casi ammessi ad oblazione, fissano la procedura per il caso di mancata oblazione e dettano criteri per la ripartizione dei proventi delle ammende eccedono la competenza regionale, sono costituzionalmente illegittimi. E' noto che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (v. sentenze nn. 6/56; 1/57; 21/57; 23/57; 39/57; 58/59; 23/61; 90/62) e' ormai indubitabile l'esistenza di una riserva assoluta di legge statale in materia penale e processuale. In particolare la Corte ha anche, da ultimo, ritenuto che le Regioni non possono garantire penalmente l'osservanza delle proprie norme rinviando alle sanzioni stabilite da leggi dello Stato (sent. n. 58/58) e ha deciso pure che non possono disporre circa la destinazione dei proventi delle ammende (sent. n. 39/57).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte