Sentenza 128/1963 (ECLI:IT:COST:1963:128)
Massima numero 1945
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  04/07/1963;  Decisione del  04/07/1963
Deposito del 13/07/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1936  1937  1938  1939  1940  1941  1942  1943  1944


Titolo
SENT. N. 128/63 L. REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE - ORDINAMENTO DEI COMUNI - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 1962, ART 97 - CONFIGURAZIONE DI UN'AZIONE POPOLARE DIVERSA DA QUELLA PREVISTA NELLE LEGGI STATALI - MATERIA PROCESSUALE - INCOMPETENZA DELLA REGIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE (STATUTO T.A.A., ART. 5).

Testo
La Regione Trentino Alto Adige eccede dalla competenza legislativa se legifera in materie non comprese nell'elencazione delle norme di competenza statutaria e quando emana disposizioni legislative in contrasto con i principi stabiliti dalle leggi dello Stato. Pertanto e' costituzionalmente illegittima la disposizione dell'art. 97 del disegno di legge, che da' all'azione popolare una configurazione diversa da quella prevista nelle leggi statali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte