Sentenza 129/1963 (ECLI:IT:COST:1963:129)
Massima numero 1947
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  04/07/1963;  Decisione del  04/07/1963
Deposito del 13/07/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1946  1948  1949  1950  1951


Titolo
SENT. N. 129/63 B. LAVORO - MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI APPARTENENTI AD UNA MEDESIMA CATEGORIA - ART. 7, ULTIMO COMMA, LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 749 - PRETESO CONTRATTO CON L'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741, in relazione all'art. 36 della Costituzione, in quanto nessun dubbio sorge circa la legittimazione dei lavoratori non associati ai sindacati che ebbero a dar vita ai contratti collettivi recepiti nella legge, di chiedere ed ottenere la rivalutazione del trattamento economico stabilito nei contratti medesimi, rivalutazione che dovrebbe rinvenire proprio nei nuovi accordi stipulati dai sindacati uno degli indici rivelatori del mutamento verificatosi e della non corrispondenza ad esso del precedente trattamento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte