Sentenza 129/1963 (ECLI:IT:COST:1963:129)
Massima numero 1949
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
04/07/1963; Decisione del
04/07/1963
Deposito del 13/07/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. N. 129/63 D. LAVORO - CONTRATTI COLLETTIVI - MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI APPARTENENTI AD UNA MEDESIMA CATEGORIA - ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741.
SENT. N. 129/63 D. LAVORO - CONTRATTI COLLETTIVI - MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI APPARTENENTI AD UNA MEDESIMA CATEGORIA - ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741.
Testo
Gli artt. 1 e 4 della legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741, nel prescrivere al Governo di uniformarsi nell'emanazione delle norme di sua competenza a "tutte" le clausole dei singoli accordi economici e contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali, nonche' dei contratti integrativi provinciali cui abbiano fatto rinvio contratti collettivi nazionali, oppure dei contratti collettivi stipulati in sede provinciale da associazioni affiliate ad altre aventi carattere nazionale, hanno imposto a tale attivita' un duplice limite: e cioe', uno, piu' particolare e di carattere negativo, sancito nell'art. 5, costituito dal divieto di accogliere disposizioni contrattuali contrastanti con norme imperative di legge, (ed operante direttamente sui contratti collettivi, cosi' da precludere l'assunzione delle medesime nei decreti delegati); l'altro, piu' generale, della corrispondenza delle disposizioni predette al fine specifico voluto perseguire dalla legge stessa (fine che assume nella specie la stessa funzione di predeterminazione dei principi e criteri direttivi richiesta dall'art. 76 onde conferire validita' alla delegazione legislativa) di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti alla stessa categoria. La formula adoperata dal legislatore non riguarda solo i minimi valutabili quantitativamente, ma consente di includervi ogni specie di pattuizioni necessarie ad assicurare al lavoratore un'esistenza corrispondente alla dignita' della persona umana, a tenore del principio generale sanzionato nell'art. 36 della Costituzione.
Gli artt. 1 e 4 della legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741, nel prescrivere al Governo di uniformarsi nell'emanazione delle norme di sua competenza a "tutte" le clausole dei singoli accordi economici e contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali, nonche' dei contratti integrativi provinciali cui abbiano fatto rinvio contratti collettivi nazionali, oppure dei contratti collettivi stipulati in sede provinciale da associazioni affiliate ad altre aventi carattere nazionale, hanno imposto a tale attivita' un duplice limite: e cioe', uno, piu' particolare e di carattere negativo, sancito nell'art. 5, costituito dal divieto di accogliere disposizioni contrattuali contrastanti con norme imperative di legge, (ed operante direttamente sui contratti collettivi, cosi' da precludere l'assunzione delle medesime nei decreti delegati); l'altro, piu' generale, della corrispondenza delle disposizioni predette al fine specifico voluto perseguire dalla legge stessa (fine che assume nella specie la stessa funzione di predeterminazione dei principi e criteri direttivi richiesta dall'art. 76 onde conferire validita' alla delegazione legislativa) di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti alla stessa categoria. La formula adoperata dal legislatore non riguarda solo i minimi valutabili quantitativamente, ma consente di includervi ogni specie di pattuizioni necessarie ad assicurare al lavoratore un'esistenza corrispondente alla dignita' della persona umana, a tenore del principio generale sanzionato nell'art. 36 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte