Sentenza 129/1963 (ECLI:IT:COST:1963:129)
Massima numero 1951
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  04/07/1963;  Decisione del  04/07/1963
Deposito del 13/07/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1946  1947  1948  1949  1950


Titolo
SENT. N. 129/63 F. LAVORO - MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI APPARTENENTI AD UNA MEDESIMA CATEGORIA - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741 - D.P.R. 14 LUGLIO 1960, N. 1032 - D.P.R. 9 MAGGIO 1960, N. 865 - CONTRATTI COLLETTIVI - ESTENSIBILITA' AI NON ISCRITTI ALLE ASSOCIAZIONI STIPULANTI. LAVORO - LAVORATORI EDILI - TRATTAMENTO PER FERIE, GRATIFICHE E FESTIVITA' - CASSE EDILI - ASSISTENZA E PREVIDENZA - LEGGE DELEGATA - LIMITI DEL LEGISLATORE DELEGATO.

Testo
Non e' vero che la peculiarita' delle prestazioni lavorative da parte dei prestatori di opera nell'industria edilizia rendono impossibile in tale settore l'applicazione della disciplina normale in ordine alle ferie, alla gratifica ed alle festivita'; e quindi costringono ad attribuire ad appositi enti il compito di riscuotere ed accantonare in conti intestati al nome dei singoli operai una percentuale della paga, da cui sono poi da trarre i compensi di loro spettanza. Cio' risulta smentito sia dall'art. 34 del contratto collettivo 24 luglio 1959 richiamato dal D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, il quale dispone che il trattamento economico dovuto per le voci indicate, e che indubbiamente costituiscono parte integrante del salario, viene assolto dalle imprese mediante la corresponsione di una percentuale complessiva determinabile sulla base di molteplici elementi, percentuale che va accantonata a cura delle imprese stesse presso un istituto bancario (o solo eventualmente presso la Cassa edile, ove esista), e sia dall'art. 5 del contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959 per gli operai edili della Provincia di Salerno che prevede l'accantonamento mensile presso un istituto bancario delle percentuali relative al trattamento per ferie, gratifica e festivita'. Mentre quest'ultima predisposizione, rivolta all'assolvimento dell'obbligo imposto dall'art. 34, soddisfa pienamente le esigenze proprie del particolare contratto di lavoro edile, senza far venire meno la immediatezza del rapporto fra datori di lavoro e lavoratori (la cui disciplina costituisce l'oggetto proprio dei contratti collettivi), e non produce alcun aggravio di spese, ne' decurtazione di salario a danno del lavoratore, sicche' la sua estensione a tutti gli appartenenti alla categoria, anche se non iscritti, vale a soddisfare i fini della legge delegante 14 luglio 1959, n. 741, viceversa la istituzione di Casse edili e' effettuabile in conseguenza della assunzione di obblighi corrispettivi da parte delle associazioni che la deliberano, attiene cioe' ad una materia estranea alla diretta disciplina dei rapporti di lavoro, cui solamente ha riguardo l'art. 1 della legge di delegazione, ed ha per effetto di interporre fra i soggetti individuali di tali rapporti un ente estraneo ad essi, con gli oneri conseguenti alla sua istituzione e al suo funzionamento. Se non e' dubbio che la predisposizione di misure di quest'ultimo tipo rientra nell'autonomia delle associazioni sindacali ed ha per effetto di vincolare ad esse tutti i loro iscritti, viceversa e' da escludere che di esse si possa richiedere il rispetto da parte dei non associati, come invece pretendono di fare tanto il D.P.R. n. 1032 che ha recepito l'art. 62 del citato contratto collettivo (il quale prevede l'istituzione della Cassa e l'art. 11 dell'accordo per la Provincia di La Spezia 2 ottobre 1959 che addossa gli oneri da essa derivanti a tutte le imprese, indipendentemente dalla loro appartenenza alle organizzazioni stipulanti, secondo e' ulteriormente specificato dall'art. 5 dello Statuto della Cassa, a tenore del quale sono automaticamente iscritti a questa tutti gli operai edili prestanti servizio nella Provincia stessa), quanto il D.P.R. 9 maggio 1960, n. 865 (che ha recepito l'art. 6 del contratto collettivo 30 settembre 1959, di analogo contenuto, per la Provincia di Salerno). Dovendosi ritenere estranee agli interessi voluti tutelare dalla legge delegante i compiti affidati alle Casse edili, che vengono prospettati come meramente strumentali allo scopo della corresponsione del trattamento retributivo, in quanto non solo non necessari a garantire i minimi ed anzi suscettibili di incidere dannosamente su di essi, a maggior ragione deve ritenersi eccedente dai limiti posti dalla legge l'estensione ai non iscritti delle attivita' di carattere assistenziale e previdenziale, pure previste dagli statuti e regolamenti delle Casse predette, alle quali rinviano le disposizioni dei contratti collettivi. Anche a volere ammettere, in ipotesi, che sia consentito a questi di disporre speciali forme di assistenza, affidandole ad istituti diversi da quelli considerati dall'art. 38 della Costituzione, non potrebbe mai consentirsi che oneri e prestazioni a tale titolo (proprio perche' assicurati attraverso l'opera degli organi e enti di cui alla disposizione ora ricordata) siano da includere nei minimi normativi obbligatori cui ha avuto riguardo il legislatore nella legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi in relazione all'art. 76 della Costituzione l'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte con cui rende obbligatori erga omnes, l'art. 34 (pel riferimento alle Casse edili di cui alla fine del terzultimo comma) e l'art. 62 del contratto collettivo 24 luglio 1959 che disciplina l'istituzione di tali Casse per gli operai addetti alle industrie edilizie ed affini; l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui rende obbligatori l'art. 6 del contratto collettivo integrativo per la Provincia di Salerno.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte