Sentenza 130/1963 (ECLI:IT:COST:1963:130)
Massima numero 1952
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
04/07/1963; Decisione del
04/07/1963
Deposito del 13/07/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1953
Titolo
SENT. N. 130/63 A. COMPETENZA DEL GIUDICE PENALE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI E SUOI EFFETTI SULLA COMPETENZA - COD. PROC. PEN., ARTT. 45 E 46 - CONNESSIONE - FINALITA' - COSTITUISCE CRITERIO GENERALE DI ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA - POTERE VINCOLATO DEL GIUDICE - CONTRASTO CON L'ART. 25 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. N. 130/63 A. COMPETENZA DEL GIUDICE PENALE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI E SUOI EFFETTI SULLA COMPETENZA - COD. PROC. PEN., ARTT. 45 E 46 - CONNESSIONE - FINALITA' - COSTITUISCE CRITERIO GENERALE DI ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA - POTERE VINCOLATO DEL GIUDICE - CONTRASTO CON L'ART. 25 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La connessione e' un criterio fondamentale di attribuzione della competenza perche' provvede alla esigenza di evitare che la cognizione distinta di piu' processi produca incoerenze di decisioni o incompletezze di esame. E' pertanto sprovvista di qualsiasi fondamento la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 45 e 46 c.p.p..
La connessione e' un criterio fondamentale di attribuzione della competenza perche' provvede alla esigenza di evitare che la cognizione distinta di piu' processi produca incoerenze di decisioni o incompletezze di esame. E' pertanto sprovvista di qualsiasi fondamento la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 45 e 46 c.p.p..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte