Sentenza 130/1963 (ECLI:IT:COST:1963:130)
Massima numero 1953
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  04/07/1963;  Decisione del  04/07/1963
Deposito del 13/07/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1952


Titolo
SENT. N. 130/63 B. COMPETENZA DEL GIUDICE PENALE - TRIBUNALE DEI MINORENNI - R.D.L. 20 LUGLIO 1934, N. 1404, ART. 9, SECONDO COMMA, SECONDA PARTE - FACOLTA' INSINDACABILE DEL PROCURATORE GENERALE, PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI DECIDERE CHE SI PROCEDA SEPARATAMENTE A CARICO DEL COIMPUTATO MAGGIORE DEI DICIOTTO ANNI - DESIGNAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE FATTA DOPO IL SORGERE DELLA REGIUDICANDA - CONTRASTO CON L'ART. 25 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il secondo comma dell'art. 9 del r.d. 20 luglio 1934, n. 1404, configura una designazione del giudice competente fatta dopo il sorgere della regiudicanda e contraddice percio' al dettato dell'art. 25 della Costituzione. Infatti la insindacabilita' del provvedimento del procuratore generale impedisce non solo di conoscere quali siano le ragioni che impongono di escludere o di mantenere ferma la competenza del Tribunale dei minorenni, ma anche di controllare la congruita' di quelle ragioni.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte