Sentenza 131/1963 (ECLI:IT:COST:1963:131)
Massima numero 1954
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  04/07/1963;  Decisione del  04/07/1963
Deposito del 13/07/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. N. 131/63. REGIONE SICILIANA - PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA - ATTRIBUZIONI - PUBBLICA SICUREZZA - MANTENIMENTO DELL'ORDINE PUBBLICO. (STATUTO SICILIANO, ARTT. 14, 17 E 31; LEGGE REG. SIC. APPROV. IL 20 NOVEMBRE 1962, ARTT. 2, LETT Q, 7 IN PARTE).

Testo
Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 2, lett. q e l'art. 7, per la parte relativa all'Ispettorato regionale di polizia, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 novembre 1962, relativa "all'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione", per contrasto con gli artt. 14, 17 e 31 dello Statuto siciliano. Il Presidente della Regione siciliana deve provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico nella Regione nella qualita' di organo dello Stato e mediante uffici e organi statali, non regionali (art. 31 Statuto sic.). L'ordinamento della polizia non rientra nella competenza normativa regionale. La organizzazione di corpi speciali di polizia amministrativa, di cui all'ultimo comma art. 31 dello Statuto siciliano, riguarda solo la tutela di particolari servizi ed interessi e non il mantenimento dell'ordine pubblico, che esorbita dalla competenza regionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 14

legge costituzionale  art. 17

legge costituzionale  art. 31

Altri parametri e norme interposte